Art. 2 — Definizione di fabbricati e aree

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

  • a)per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; 53 63
  • b)per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determi- nate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
  • c)per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

53

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 11-quaterdecies, comma 16) che "Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."

D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27/2/2009, n. 14

63

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 23, comma 1-bis) che "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni."

Testo vigente dal 1 marzo 2009

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22101/2026

    27 giugno 2026

    In tema di ICI e IMU, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti.

    Art. 2 · Art. 817 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 268

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14808/2026

    18 maggio 2026

    In tema di IMU e di TASI, mentre la sussistenza di un vincolo idrogeologico non esclude la vocazione edificatoria delle aree edificabili secondo lo strumento urbanistico generale approvato, incidendo solo sulla valutazione del relativo valore venale, così da ridurre la base imponibile del tributo, per le aree ricadenti nei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 152 del 2006, la vocazione edificatoria deve essere desunta dalle relative disposizioni, atteso il carattere immediatamente vincolante di detti piani per le amministrazioni comunali e la loro prevalenza sugli strumenti urbanistico-edilizi adottati.

    Art. 2 · Art. 65 t.u.a. · Art. 67 t.u.a. · Art. 13 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

    Rassegna di maggio 2026, p. 248 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 14838/2026

    18 maggio 2026

    In tema di IMU e TASI, l'esistenza di vincoli idrogeologici, da esondazione e da inalazioni nocive, che condizionino di fatto l'edificabilità del suolo, non esclude la natura fabbricabile dell'area, rilevante ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ma incide unicamente sulla valutazione in concreto del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile, salvo che le limitazioni alle facoltà del proprietario, discendenti dai predetti vincoli, comprimano fino ad annullare la relativa vocazione edificatoria, traducendosi in vincoli di inedificabilità assoluta.

    Art. 2 · Art. 65 t.u.a. · Art. 66 t.u.a. · Art. 67 t.u.a.

    Rassegna di maggio 2026, p. 248 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18371/2025

    5 luglio 2025

    In tema di ICI, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell'escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, in conformità all'art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimuovibile ad libitum.

    Art. 2 · Art. 817 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 348 ↗

Tutte le 47 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 41/2008

    Questione infondata
    27 febbraio 2008

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tr…

    Art. 11-quaterdecies Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2005 al 1 marzo 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27/2/2009, n. 14

    Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 23, comma 1-bis) che "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art2 · fonte del testo