Art. 26
[1]Tasse speciali
[2]1. Le tasse previste nella Convenzione e che sono percepite oltre alle tasse di affrancatura di cui all'articolo 20 sono denominate "tasse speciali". Il loro importo e' stabilito in conformita' con le indicazioni della tabella in appresso.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]2. I paesi membri che applicano nel loro servizio interno tasse superiori a quelle indicate al paragrafo i sono autorizzate ad applicare queste stesse tasse nel servizio internazionale.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
