[1]Tasse speciali

[2]1. Le tasse previste nella Convenzione e che sono percepite oltre alle tasse di affrancatura di cui all'articolo 20 sono denominate "tasse speciali". Il loro importo e' stabilito in conformita' con le indicazioni della tabella in appresso.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]2. I paesi membri che applicano nel loro servizio interno tasse superiori a quelle indicate al paragrafo i sono autorizzate ad applicare queste stesse tasse nel servizio internazionale.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art26 · fonte del testo