Art. 25
[1]Deposito all'estero di invii di corrispondenza.
[2]1. Nessun Paese membro e' tenuto ad inoltrare o a distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza che mittenti qualsiasi domiciliati sul suo territorio impostano o fanno impostare in un paese estero, in vista di beneficiare di tasse inferiori ivi applicate. Lo stesso dicasi per analoghi invii della fattispecie depositati in grandi quantitativi, a prescindere dal fatto che questi depositi siano effettuati o meno in vista di beneficiare di tasse minori.
[3]2. Il paragrafo 1 si applica indistintamente sia agli invii preparati nel paese dove il mittente abita e successivamente trasportati attraverso la frontiera, sia agli invii confezionati in un paese estero.
[4]3. L'Amministrazione interessata ha diritto sia di rinviare gli invii. al luogo di origine o di assoggettarli alle sue tasse interne. Se il mittente rifiuta di pagare queste tasse, essa puo' disporre degli invii in conformita' con la sua legislazione interna.
[5]4. Nessun Paese membro e' tenuto ad accettare, inoltrare o distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza postale che mittenti qualsiasi hanno depositato o fatto depositare in grandi quantitativi in un paese diverso da quello in cui sono domiciliati. Le Amministrazioni interessate hanno diritto di rinviare tali invii all'origine o di restituirli ai mittenti senza restituzione d'imposta.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
