[1]Deposito all'estero di invii di corrispondenza.

[2]1. Nessun Paese membro e' tenuto ad inoltrare o a distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza che mittenti qualsiasi domiciliati sul suo territorio impostano o fanno impostare in un paese estero, in vista di beneficiare di tasse inferiori ivi applicate. Lo stesso dicasi per analoghi invii della fattispecie depositati in grandi quantitativi, a prescindere dal fatto che questi depositi siano effettuati o meno in vista di beneficiare di tasse minori.

[3]2. Il paragrafo 1 si applica indistintamente sia agli invii preparati nel paese dove il mittente abita e successivamente trasportati attraverso la frontiera, sia agli invii confezionati in un paese estero.

[4]3. L'Amministrazione interessata ha diritto sia di rinviare gli invii. al luogo di origine o di assoggettarli alle sue tasse interne. Se il mittente rifiuta di pagare queste tasse, essa puo' disporre degli invii in conformita' con la sua legislazione interna.

[5]4. Nessun Paese membro e' tenuto ad accettare, inoltrare o distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza postale che mittenti qualsiasi hanno depositato o fatto depositare in grandi quantitativi in un paese diverso da quello in cui sono domiciliati. Le Amministrazioni interessate hanno diritto di rinviare tali invii all'origine o di restituirli ai mittenti senza restituzione d'imposta.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art25 · fonte del testo