[1]invii in franchigia di tasse e di diritti

[2]1. Nei rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo al riguardo, i mittenti possono farsi carico, mediante dichiarazione preliminare indirizzata all'ufficio di origine, della totalita' delle tasse e dei diritti imposti sugli invii all'atto della possono farsi carico, mediante dichiarazione preliminare indirizzata all'ufficio di origine, della totalita' delle tasse e dei diritti imposti sugli invii all'atto della consegna. Fino a quando un invio non e stato recapitato al destinatario il mittente puo', successivamente al deposito, chiedere che l'invio sia recapitato in franchigia di tasse e di diritti.

[3]2. Nei casi di cui al paragrafo 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'Ufficio di destinazione e, se del caso, versare un congruo deposito cauzionale.

[4]3. L'Amministrazione di origine riscuote sul mittente la tassa di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera n), numero 1, che conserva come retribuzione per i servizi forniti nel paese di origine.

[5]4. In caso di domanda formulata successivamente al deposito, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre la tassa addizionale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera n) cifra 2. Se la domanda deve essere trasmessa per via telegrafica o ogni altro mezzo di telecomunicazione, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente.

[6]5. L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere per ogni invio la tassa di commissione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera n) numero 3. Questa tassa e' indipendente da quella prevista all'articolo 43. Essa e' riscossa dal mittente a favore dell'Amministrazione di destinazione.

[7]6. Ogni Amministrazione ha diritto di limitare il servizio degli invii in franchigia di tasse e di diritti agli invii raccomandati ed alle lettere con valore dichiarato.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art45 · fonte del testo