Art. 32
[1]Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente
[2]1. In caso di affrancatura mancante o insufficiente, l'Amministrazione di origine incaricata di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente e autorizzata a percepire dal mittente anche la tassa di trattamento prevista all'articolo 26 paragrafo 1, lettera h).
[3]2. Qualora il paragrafo 1 non sia applicato gli invii non affrancati o insufficientemente affrancati sono passibili, a carico del destinatario o del mittente qualora si tratti di invii rinviati, della tassa speciale di cui all'articolo 26 paragrafo 1, lettera h).
[4]3. Gli invii raccomandati e le lettere con valore dichiarato sono considerati come debitamente affrancati.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
