[1]Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente

[2]1. In caso di affrancatura mancante o insufficiente, l'Amministrazione di origine incaricata di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente e autorizzata a percepire dal mittente anche la tassa di trattamento prevista all'articolo 26 paragrafo 1, lettera h).

[3]2. Qualora il paragrafo 1 non sia applicato gli invii non affrancati o insufficientemente affrancati sono passibili, a carico del destinatario o del mittente qualora si tratti di invii rinviati, della tassa speciale di cui all'articolo 26 paragrafo 1, lettera h).

[4]3. Gli invii raccomandati e le lettere con valore dichiarato sono considerati come debitamente affrancati.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art32 · fonte del testo