Art. 20
[1]Tasse di francatura e limiti di peso e di dimensioni. Condizioni generali
[2]1. Le tasse di francatura per il trasporto degli invii di corrispondenza in tutto l'ambito dell'Unione sono stabilite a titolo indicativo in conformita' con le indicazioni delle colonne 1, 2 e 3 della tabella in appresso. I limiti di peso e di dimensioni sono fissati in conformita' con le indicazioni delle colonne 4 e 5 della tabella in appresso. Esse includono salvo l'eccezione prevista all'articolo 27, paragrafo 6, la consegna degli invii al domicilio dei destinatari sempre che questo servizio di distribuzione sia organizzato nel paesi di destinazione per gli invii in questione.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]2. Il Consiglio esecutivo e autorizzato a rivedere ed a modificare le tasse di base indicate nella colonna 3 una volta nell'intervallo tra due Congressi. Le tasse rivedute avranno come base la media delle tasse fissate dai membri dell'Unione per gli invii internazionali depositati nel loro paese. Queste tasse entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio esecutivo.
[5]3. A titolo eccezionale i Paesi membri possono modificare la struttura dei livelli di peso indicati al paragrafo 1, sotto riserva delle seguenti condizioni:
- a)per ciascuna categoria, il livello di peso minimo deve essere quello indicato al paragrafo 1;
- b)per ciascuna categoria, l'ultimo livello di peso non deve superare il peso massimo indicato al paragrafo 1.
[6]4. I Paesi membri che hanno abolito le cartoline postali, le stampe e/o i pacchetti come categorie distinte di invii di corrispondenza postale nel loro servizio interno possono fare altrettanto per quanto riguarda la corrispondenza per l'estero.
[7]5. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di accettare gli aerogrammi, i.e. lettere via aerea costituite da un foglio di carta, adeguatamente piegato ed i cui lati sono incollati. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, le dimensioni sotto questa forma non devono superare 110 x 220 mm e la lunghezza deve essere almeno uguale alla larghezza moltiplicata per 2 (valore prossimo 1,4)
[8]6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, lettera a), le Amministrazioni postali hanno facolta' di prescrivere per le stampe un primo livello di peso di 50 grammi.
[9]7. Le tasse applicate entro i limiti di cui al paragrafo 1 devono per quanto possibile avere tra di loro lo stesso rapporto delle tasse di base. A titolo eccezionale ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, ciascuna Amministrazione postale e' libera di applicare alle tasse sulle cartoline postali, le stampe o i pacchetti un tasso di maggiorazione o di riduzione diverso da quello che essa applica alle tasse sulle lettere.
[10]8. Ciascuna Amministrazione postale ha facolta' di accordare ai giornali ed alle stampe periodiche pubblicate nel suo paese una riduzione che non puo' superare il 50 per cento della tariffa applicabile alla categoria della corrispondenza postale utilizzata per l'invio, pur riservandosi il diritto di limitare tale riduzione ai giornali ed alle stampe periodiche che soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione interna alle tariffe dei giornali, per la loro circolazione sono esclusi dalla riduzione a prescindere dalla regolarita' della loro pubblicazione gli stampati commerciali come cataloghi, prospetti, prezzi correnti ecc., come pure i volantini pubblicitari allegati ai giornali ed alle stampe periodiche, a meno che non si tratti di elementi pubblicitari distaccati da considerare come parti integranti del giornale o della pubblicazione periodica.
[11]9. Le Amministrazioni possono altresi' concedere un'analoga riduzione per i libri e gli opuscoli, per gli spartiti musicali e per le carte geografiche che non contengono alcuna pubblicita' o inserzioni pubblicitarie diverse da quelle che figurano sulla copertina o sulle prime pagine di tali invii.
[12]10. I giornali, le stampe periodiche i libri ed altre stampe indirizzate allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione possono esser inserite in uno o piu' sacchi speciali (sacchi M). La tassa applicabile a questi sacchi e calcolata in base a livelli di un chilogrammo fino a concorrenza del peso totale di ciascun sacco. Le Amministrazioni hanno facolta' di concedere per tali sacchi una riduzione d'imposta fino al 20 per cento della tassa applicabile alla categoria di invii utilizzata. Questa riduzione puo' essere indipendente dalle riduzioni di cui ai paragrafi 8 e 9. I sacchi M non sono sottoposti ai limiti di peso fissati al paragrafo 1. Tuttavia essi non devono superare il peso massimo di 30 chilogrammi per sacco.
[13]11. L'Amministrazione di origine ha facolta' entro i limiti stabiliti al paragrafo 1, di applicare agli invii non normalizzati tasse diverse da quelle applicabili agli invii normalizzati.
[14]12. Il raggruppamento in un solo invio di oggetti passibili di tasse diverse e' autorizzato a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria il cui limite di peso e piu' elevato. La tassa applicabile a tale invio e, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione di origine, quella della categoria la cui tariffa e' piu' elevata oppure la somma delle diverse tasse applicabili a ciascun elemento dell'invio. Tali invii sono contrassegnati con la dicitura "Invii misti".
[15]13. Gli invii di corrispondenza postale di cui all'articolo 16 non devono superare i limiti di peso e di dimensioni stabilite al paragrafo 1. Tuttavia essi non devono superare il peso massimo di 30 chilogrammi per sacco.
[16]14. Le Amministrazioni possono applicare agli invii di corrispondenza postale impostati nel loro paese il limite di peso massimo prescritto per gli invii di stessa natura nel loro servizio interno, a patto che tali invii non superino il limite di peso menzionato al paragrafo 1.
[17]15. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di concedere una tassazione ridotta basata sulla loro legislazione interna per gli invii di corrispondenza postale depositati nel loro paese. In particolare esse possono concedere tariffe preferenziali ai loro clienti che hanno un traffico postale importante. Tuttavia queste tariffe preferenziali non possono essere inferiori a quelle applicate nel regime interno agli invii aventi le medesime caratteristiche (categoria, quantitativo, termini di consegna ecc.)
Testo vigente dal 15 giugno 1994
