1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali e speciali sono fissate dalle amministrazioni postali, in conformita' ai principi enunciati nella Convenzione e nei Regolamenti. Di regola, le tasse devono essere stabilite in relazione ai costi inerenti alla fornitura di tali servizi. 2. L'amministrazione di origine fissa le tasse di affrancatura per il trasporto degli invii di posta-lettere e dei pacchi postali. Le tasse di affrancatura comprendono il recapito degli invii al domicilio dei destinatari, per quanto lo consenta l'organizzazione del servizio di distribuzione nei Paesi di destinazione per gli invii in questione. 3. Le tasse applicate, comprese quelle fissate a titolo indicativo negli Atti, devono essere almeno uguali a quelle applicate agli invii del servizio interno aventi le stesse caratteristiche (categoria, quantita', tempi di trattamento, ecc.). 4. Le amministrazioni postali sono autorizzate a superare i limiti di tutte le tasse indicative figuranti negli Atti. 5. Al di sotto del limite minimo di tasse fissato al punto 3, le amministrazioni postali hanno la facolta' di concedere tasse ridotte in base alla loro legislazione interna per gli invii di posta-lettere e per i pacchi postali impostati nel loro paese. Esse hanno, in particolar modo, la possibilita' di accordare tariffe preferenziali ai loro clienti che hanno un importante traffico postale. 6. E' vietato riscuotere a carico dei clienti tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste negli Atti. 7. Salvo i casi previsti dagli Atti, ogni amministrazione postale incamera le tasse percepite.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art6 · fonte del testo