Art. 4
[1]Sospensione temporanea e ripresa di servizi
[2]1. Se, a causa di circostanze straordinarie, un'Amministrazione postale e' costretta a sospendere temporaneamente ed in maniera generale o parziale l'esecuzione di servizi, essa deve darne immediatamente avviso, con ogni mezzo di telecomunicazione appropriato, all'Amministrazione o alle Amministrazioni interessate, indicando, se possibile, la durata probabile della sospensione dei servizi. Essa ha lo stesso obbligo all'atto della ripresa dei servizi sospesi.
[3]2. L'Ufficio internazionale deve essere informato della sospensione o della ripresa dei servizi qualora una notifica generale sia giudicata necessaria. Se del caso, l'Ufficio internazionale deve informarne le Amministrazioni per telegramma o telex.
[4]3. L'Amministrazione di origine ha facolta' di rimborsare al mittente le tasse di affrancatura (articolo 20), le tasse speciali (articolo 26) e le sovrattasse via aerea (articolo 21) se, a causa della sospensione dei servizi, la prestazione connessa al trasporto del suo invio e' stata fornita solo parzialmente o non e' stata fornita affatto.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
