Art. 12 (Accordo)

[1]Pacchi con valore dichiarato

[2]1. Per i pacchi con valore dichiarato si applica la riscossione sul mittente ed il pagamento anticipato delle seguenti tasse:

  • a)tasse autorizzate nel presente titolo;
  • b)a titolo opzionale, una tassa d'invio non superiore alla tassa di raccomandazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p), della Convenzione o ad una tassa corrispondente del servizio interno qualora questa sia piu' elevata o, in via eccezionale, una tassa di 3,27 DTS al massimo;
  • c)tassa ordinaria di assicurazione: al massimo 0,33 DTS per 65,34. DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o 1/2 per cento del livello di valore dichiarato o la tassa di servizio interno se questa e piu' elevata.

[3]2. Inoltre, e' autorizzata la riscossione da parte delle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi eventualmente derivanti da casi di forza maggiore, di una "tassa per rischi di forza maggiore" da stabilirsi in modo tale che la somma totale formata da questa tassa e la tassa ordinaria di assicurazione non superi il massimo previsto al paragrafo 1, lettera c).

[4]3. Le Amministrazioni possono inoltre riscuotere presso i mittenti o i destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna per i provvedimenti eccezionali di sicurezza adottati per i pacchi con valore dichiarato.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art12 · fonte del testo