Art. 18
[1]Franchigia postale a favore dei pieghi per i ciechi
[2]Sotto riserva dell'articolo 21, paragrafo 1, i pieghi per i ciechi sono esonerati dalla tassa di affrancatura, dalle tasse speciali di cui all'articolo 26 paragrafo 1 e dalla tassa di rimborso.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
