Art. 54
[1]Tassa delle lettere con valore dichiarato
[2]1. La tassa di lettere con valore dichiarato deve essere pagata in anticipo. Essa e formata
- a)dalla tassa di francatura ordinaria
- b)dalla tassa fissa di raccomandazione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera o):
- c)dalla tassa di assicurazione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera q)
[3]2. Qualora siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p) colonna 3, numero 2.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
