Art. 50
[1]Tassazione degli invii raccomandati
[2]1. La tassazione degli invii raccomandati deve essere pagata in anticipo. Essa si compone:
- a)della tassa di affrancatura dell'invio, secondo la sua categoria;
- b)della tassa fissa per l'invio raccomandato di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p).
[3]2. Qualora siano necessarie eccezionali misure di sicurezza, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera p) colonna 3, cifra 2.
[4]3. Le Amministrazioni postali disposte a farsi carico dei rischi che possono risultare da casi di forza maggiore sono autorizzate a percepire la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera r).
Testo vigente dal 15 giugno 1994
