Art. 55
[1]Avviso di ricevimento
[2]1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio con recapito certificato o di una lettera con valore dichiarato, puo' domandare un avviso di ricevimento pagando all'atto del deposito la tassa prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera s). Tale avviso di ricevimento gli viene rispedito rinviato al mittente per le vie piu' rapide (aeree o di superficie).
[3]2. Se il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli e pervenuto in tempi normali, non viene riscossa ne' un'ulteriore tassa ne la tassa prevista all'articolo 57 per i reclami.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
