Art. 30 (Regolamento)

[1]Modifica della Costituzione

[2]1. Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.

[3]----------------------------

[4](1) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989

[5]2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un protocollo addizionale e salvo decisione contraria di questo Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati nel corso dello stesso Congresso. Esse sono ratificare il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti du questa ratifica sono trattati secondo la norma prevista all'articolo 26.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art30 · fonte del testo