Art. 30 (Regolamento)
[1]Modifica della Costituzione
[2]1. Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.
[3]----------------------------
[4](1) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989
[5]2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un protocollo addizionale e salvo decisione contraria di questo Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati nel corso dello stesso Congresso. Esse sono ratificare il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti du questa ratifica sono trattati secondo la norma prevista all'articolo 26.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
