Art. 15 (Accordo)
[1]Tariffa
[2]1. La tariffa delle tasse supplementari di cui all'articolo 14 e' fissata in conformita' con le indicazioni della tabella in appresso:
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]2. Le Amministrazioni che riscuotono nel loro regime interno tasse supplementari superiori a quelle fissate al paragrafo 1 sono autorizzate, se conservano integralmente queste ultime, ad applicare nel servizio internazionale i tassi del regime interno.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
