Art. 15 (Accordo)

[1]Tariffa

[2]1. La tariffa delle tasse supplementari di cui all'articolo 14 e' fissata in conformita' con le indicazioni della tabella in appresso:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]2. Le Amministrazioni che riscuotono nel loro regime interno tasse supplementari superiori a quelle fissate al paragrafo 1 sono autorizzate, se conservano integralmente queste ultime, ad applicare nel servizio internazionale i tassi del regime interno.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art15 · fonte del testo