Art. 56
[1]Consegna in mani proprie
[2]1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso gli invii raccomandati, gli invii con ricevuta di ritorno e le lettere con valore dichiarato sono, su richiesta del mittente, consegnati in mani proprie. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questa possibilita' solo per gli invii raccomandati, gli invii con ricevuta di ritorno e le lettre con valore dichiarato, accompagnati da un avviso di ricevimento. Nei tre casi, il mittente paga la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera t).
[3]2. Le Amministrazioni sono tenute ad effettuare due tentativi per recapitare questi invii solo se si presume che il secondo tentativo abbia possibilita' di riuscire e qualora la regolamentazione interna lo consenta.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
