[1]Tassa sul deposito in ultimo limite orario. Tassa di deposito oltre l'orario normali di apertura degli sportelli. Tassa per il prelievo al domicilio del mittente. Tassa di ritiro oltre l'orario normale di apertura degli sportelli. Tassa di fermo posta. Tassa di consegna per pacchetti piccoli.

[2]1. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale in base alla loro legislazione, per invii consegnati ai servizi di spedizione di detta Amministrazione in ultimo limite orario.

[3]2. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale, in base alla loro legislazione per gli invii depositati allo sportello oltre l'orario normale di apertura.

[4]3. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale secondo la loro legislazione per gli invii prelevati a domicilio a cura dei loro servizi.

[5]4. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal destinatario una tassa addizionale secondo la loro legislazione per gli invii prelevati allo sportello oltre l'orario di apertura.

[6]5. Gli invii indirizzati fermo posta possono essere assoggettati dalle Amministrazioni dei paesi destinatari alla tassa speciale eventualmente prevista dalla loro legislazione per invii analoghi dipendenti dall'ordinamento interno.

[7]6. Le Amministrazioni dei paesi destinatari sono autorizzate a percepire per ciascun pacchetto recapitato al destinatario, che supera il peso di 500 grammi, la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1 lettera f).

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art27 · fonte del testo