Art. 30 (Accordo)

[1]Restituzione al mittente dei pacchi non recapitati

[2]1. Ogni pacco che non ha potuto esser recapitato e rinviato al paese di domicilio del mittente:

  • a)immediatamente, se:

[3]1 - il mittente ha fatto richiesta in tal senso in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c);

[4]2 - il mittente (o la persona terza di cui all'articolo 23, paragrafo 2, capoverso b)) ha formulato una richiesta non autorizzata;

[5]3 - Il mittente o la persona terza rifiutano di pagare la tassa autorizzata dall'articolo 29, paragrafo 2;

[6]4 - le istruzioni del mittente o di terzi non hanno ottenuto il risultato desiderato, a prescindere dal fatto che tali direttive siano state impartite al momento del deposito o successivamente al ricevimento dell'avviso di mancato recapito;

  • b)immediatamente dopo la scadenza:

[7]1 - del termine eventualmente stabilito dal mittente in attuazione dell'articolo 23, paragrafo 2, capoverso d);

[8]2 - dei termini di custodia previsti all'articolo 26, se il mittente non si e conformato all'articolo 23. Tuttavia in questo caso, possono essergli domandate direttive sul da farsi;

[9]3 - di un termine di due mesi a decorrere dalla spedizione dell'avviso di mancato recapito, qualora l'Ufficio che ha inviato l'avviso non ha ricevuto direttive sufficienti da parte del mittente o da terzi, o se queste direttive non sono pervenute al predetto Ufficio.

[10]2. Il pacco e' rinviato per la via normalmente utilizzata per la spedizione dei pieghi. Esso puo' essere rinviato via aerea solo se il mittente ha garantito il pagamento delle soprattasse aeree.

[11]3. Ogni pacco rinviato al mittente in applicazione del presente articolo e soggetto:

  • a)alle quote che derivano dal nuovo inoltro;
  • b)alle tasse ed ai diritti non annullati che comportano uno scoperto per l'Amministrazione di destinazione al momento del rinvio al mittente, sotto riserva degli articoli 10, paragrafo 2, ultima frase e 15, paragrafo 1 tabella, colonna 3 capoversi e) i) e j);
  • c)Tali quote, tasse e diritti sono riscossi presso il mittente.

[12]5. I pacchi rinviati al mittente e che non possono essergli recapitati sono trattati dall'Amministrazione interessata secondo la sua legislazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art30 · fonte del testo