Art. 4 (Accordo Vaglia)

[1]Tasse

[2]1. L'Amministrazione di emissione determina liberamente sotto riserva delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 in appresso la tassa da riscuotere all'atto dell'emissione. Essa se del caso aggiunge a questa tasse le tasse inerenti a servizi speciali (richiesta di avviso di pagamento o di iscrizione, di recapito espresso ecc.)

[3]2. L'importo della tassa principale su un vaglia ordinario non puo' superare 22,86 DTS.

[4]3. La tassa di un mandato di versamento, deve essere inferiore alla tassa di un vaglia ordinario dello stesso importo.

[5]4. I vaglia scambiati tramite un Paese che e' parte al presente Accordo, tra un paese contraente ed un paese non contraente, possono essere sottoposti dall'Amministrazione intermediaria ad una tassa supplementare e proporzionale dell'1/4 per cento, ammontante come minimo a 0,82 DTS e Come massimo a 1,63 DTS prelevata sull'importo dell'effetto: questa tassa puo' anche essere riscossa a carico del mittente ed assegnata all'Amministrazione del paese intermediario se le Amministrazioni interessate hanno raggiunto un accordo a tal fine.

[6]5. Le seguenti tasse facoltative possono essere riscosse a carico del beneficiario:

  • a)una tassa di recapito, se il pagamento e effettuato a domicilio;
  • b)una tassa, se l'importo e iscritto a credito di un conto corrente postale;
  • c)se del caso una tassa di visto per data di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
  • d)la tassa di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera e) della Convenzione se il vaglia e' indirizzato "Fermo posta";
  • e)se del caso, la tassa complementare espresso.

[7]6. Qualora siano esigibili autorizzazioni di pagamento in virtu' delle disposizioni del Regolamento di attuazione del presente Accordo e se nessuna inadempienza di servizio e stata commessa, una tassa di autorizzazione di pagamento pari a quella prevista dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera o) della Convenzione puo' essere riscossa presso il mittente o il beneficiario, salvo se questa tassa e' gia' stata riscossa per il reclamo o l'avviso di pagamento.

[8]7. I vaglia, sia all'emissione che al pagamento, non possono essere sottoposti ad alcuna tassa o diritto diversi da quelli previsti dalla presente Intesa.

[9]8. I vaglia relativi al servizio postale inviati alle condizioni previste all'articolo 16 della Convenzione sono esonerati da tutte le tasse.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-vaglia-art4 · fonte del testo