Art. 1923 c.c. — Diritti dei creditori e degli eredi

[1]Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

[2]Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1923 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19287/2026

    11 giugno 2026

    Nelle polizze unit-linked pure l'assenza del c.d. rischio demografico (ossia dell'evento legato alla durata della vita umana), diversamente dalle fattispecie di assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c. - nelle quali l'indennizzo è parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato -, non è ragione di nullità del contratto ma, all'inverso, costituisce il tratto distintivo della figura negoziale, quale modalità con cui il rischio dell'investimento (c.d. rischio di performance) viene allocato, nella sua interezza, a carico dell'investitore assicurato, esposto al pericolo della perdita di tutto il capitale investito.

    Art. 1923 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1919 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 145

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1923 · fonte del testo