Art. 1369 c.c. — Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere piu' sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso piu' conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le espressioni che possono avere piu' sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso piu' conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
3 pronunce che riguardano l’art. 1369 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa.
Art. 1369 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c. · Art. 10 d.P.R. 633/1972
Rassegna di luglio 2026, p. 143
In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni verificatisi all'interno del fabbricato alla presenza di "rotture, brecce o lesioni" va interpretata, ex art. 1369 c.c., quale clausola di delimitazione causale del rischio assicurato, la cui logica è quella di escludere i danni non dovuti alla violenza esercitata dal fenomeno meteorologico sulla struttura dell'immobile (ad es. i danni causati dall'acqua penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti), rispetto ai quali l'evento atmosferico è stato solo occasione, ma non causa del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il passaggio dell'acqua all'interno del fabbricato era stato determinato dalla deformazione del tetto cagionata dalla grandine, aveva negato l'indennizzo).
Art. 1369 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1370 c.c. · Art. 1362 c.c.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Art. 1369 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1917 c.c.
Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1369 · fonte del testo
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