Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24106/2026
Istituti statali di istruzione superiore dotati di personalità giuridica - Controversie instaurate dal personale scolastico - Legittimazione passiva esclusiva in capo al Ministero dell'Istruzione - Sussistenza - Disciplina emergenziale relativa al Covid-19 - Compiti di controllo attribuiti ai dirigenti scolastici - Rilevanza ai fini della legittimazione passiva dell'istituto scolastico - Esclusione.
Gli istituti statali di istruzione superiore, pur dotati di autonomia organizzativa e funzionale, hanno personalità giuridica a rilevanza esterna, per effetto della l. n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, solo ad alcuni limitati fini e non nei rapporti con il personale, il cui datore di lavoro è il Ministero dell'istruzione, sicché difettano di un autonoma legittimazione passiva rispetto alle controversie promosse dal personale docente, quand'anche inerenti gli specifici compiti di controllo, attribuiti ai dirigenti scolastici dalla legislazione per l'emergenza da Covid-19, in ordine all'adempimento degli obblighi vaccinali dalla stessa imposti, trattandosi di compiti di natura non diversa da quelli normalmente affidati agli stessi dirigenti per la verifica della condotta dei dipendenti dell'istituto, inidonei pertanto a configurare una legittimazione passiva in giudizio di quest'ultimo, nemmeno in via concorrente.
Rv. 679593-01Rassegna di luglio 2026, p. 117Art. 4-ter.1 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici · Art. 21 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 396 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 9-ter.1 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19Dove leggere la sentenza