Corte di cassazione · Massimario

Pubblica amministrazione

Voce 141 della classificazione del Massimario

21 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 27 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Contratti12 massime
  • Obbligazioni5 massime
  • Rappresentanza della P.A.3 massime
  • Funzionari pubblici2 massime

Massime della Corte di cassazione

21 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24106/2026

    Rappresentanza della P.A. › Capacità e legittimazione processuale

    Istituti statali di istruzione superiore dotati di personalità giuridica - Controversie instaurate dal personale scolastico - Legittimazione passiva esclusiva in capo al Ministero dell'Istruzione - Sussistenza - Disciplina emergenziale relativa al Covid-19 - Compiti di controllo attribuiti ai dirigenti scolastici - Rilevanza ai fini della legittimazione passiva dell'istituto scolastico - Esclusione.

    Gli istituti statali di istruzione superiore, pur dotati di autonomia organizzativa e funzionale, hanno personalità giuridica a rilevanza esterna, per effetto della l. n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, solo ad alcuni limitati fini e non nei rapporti con il personale, il cui datore di lavoro è il Ministero dell'istruzione, sicché difettano di un autonoma legittimazione passiva rispetto alle controversie promosse dal personale docente, quand'anche inerenti gli specifici compiti di controllo, attribuiti ai dirigenti scolastici dalla legislazione per l'emergenza da Covid-19, in ordine all'adempimento degli obblighi vaccinali dalla stessa imposti, trattandosi di compiti di natura non diversa da quelli normalmente affidati agli stessi dirigenti per la verifica della condotta dei dipendenti dell'istituto, inidonei pertanto a configurare una legittimazione passiva in giudizio di quest'ultimo, nemmeno in via concorrente.

    Rv. 679593-01Rassegna di luglio 2026, p. 117Art. 4-ter.1 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici · Art. 21 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 396 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 9-ter.1 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22456/2026

    Contratti

    In materia di interest rate swap, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità precontrattuale dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente alla stipula di un "accordo quadro", nelle forme dell'ISDA Master Agreement, contenente la clausola di attribuzione della giurisdizione a favore del giudice inglese, poiché tale responsabilità trova titolo direttamente nella legge e non nel contratto.

    Classificata anche sotto: Contratti di borsa · Giurisdizione civile › Giurisdizione in generale

    Rv. 678966-01Rassegna di giugno 2026, p. 22Art. 41 c.p.c. · Art. 362 c.p.c. · Art. 1337 c.c. · Art. 1338 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21736/2026

    Contratti

    Incarico di progettazione di opera pubblica - Compenso del professionista - Apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria - Necessità - Nozione - Procedure di spesa ex art. 55, comma 5, della l. n. 142 del 1990, nel testo originario, e come modificato dall'art. 6, comma 11, della l. n. 127 del 1997, ed ex art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Differenze di regime disciplinare.

    Nel caso di incarico di progettazione di opera pubblica, il compenso del professionista incaricato è vincolato all'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria, costituente atto gestionale accertativo della necessaria copertura di bilancio emesso dal responsabile del servizio finanziario, sicché in mancanza della stessa l'atto di incarico - pur non essendo nullo di diritto in base alla precedente previsione dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142 del 1990, che a sua volta si riagganciava all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, convertito dalla l. n. 144 del 1989 - acquista esecutività solo con l'apposizione di tale attestazione, in base alle modifiche contenute nell'art. 6, comma 11, della l. n. 127 del 1997 e dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (che hanno disciplinato ex novo la materia in considerazione del principio di separazione delle competenze tra direzione politica e direzione amministrativa, introdotto dal d.lgs. n. 29 del 1993), le quali hanno trasformato l'attestazione da elemento interno costitutivo della validità in atto di controllo esterno, sebbene interno all'organizzazione.

    Rv. 679324-01Rassegna di giugno 2026, p. 105Art. 6 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo · Art. 191 Testo unico sull'ordinamento degli enti localiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18288/2026

    Contratti › Formazione › Responsabilità precontrattuale

    In tema di responsabilità precontrattuale, l'avvio della sequenza procedimentale da parte della pubblica amministrazione - attraverso la delibera, la scelta del contraente e l'aggiudicazione non seguita dalla stipula del contratto definitivo - configura un contatto sociale qualificato, basato sull'affidamento in un comportamento della pubblica amministrazione e l'esistenza di un danno cagionato al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di fattispecie inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, ad essa si applica la prescrizione decennale ordinaria e non il termine prescrizionale di cinque anni, proprio della responsabilità extracontrattuale.

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile

    Rv. 678839-01Rassegna di giugno 2026, p. 34Art. 2946 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 1337 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8657/2026

    Obbligazioni › Arricchimento senza causa

    Arricchimento senza causa - Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell’indennizzo - Quantificazione del depauperamento patrimoniale - Inapplicabilità della tariffa professionale - Sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche del professionista - Necessità di assicurare ristoro - Valutazione equitativa dell’indennizzo - Ammissibilità - Fattispecie.

    In tema di azione di ingiustificato arricchimento, al fine di determinare l'indennizzo spettante all'autore di una prestazione d'opera professionale in favore dell'Amministrazione, in assenza di un contratto valido, il depauperamento patrimoniale deve tenere conto, oltre che dei costi e degli esborsi sopportati, a titolo di danno emergente, del valore economico del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista, a titolo di lucro cessante, al netto di ogni percentuale di guadagno, attraverso una valutazione che, per la difficoltà di quantificazione del preciso ammontare, può essere officiosa ed equitativa ex art. 1226 c.c. e può basarsi anche sulla tariffa professionale, da intendersi come mero parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'indennizzo ex art. 2041 c.c. al professionista, progettista e direttore dei lavori di un appalto di opera pubblica svolto in favore della P.A., in assenza di un contratto valido per difetto di forma scritta, ritenendo inapplicabile la tariffa professionale ai fini della determinazione della diminuzione patrimoniale subita).

    Rv. 677431-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 79 ↗Art. 1226 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2042 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7994/2026

    Contratti › Formazione

    Appalti pubblici - Integrazione contrattuale - Limiti - Finalità.

    In tema di appalti pubblici, l'integrazione contrattuale durante la fase di esecuzione non può tradursi in una modificazione del contenuto essenziale del contratto, quale emerge dalle condizioni riportate nel bando di gara, risultando altrimenti alterato il risultato della procedura di aggiudicazione, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all'aggiudicatario, restando in tal modo penalizzati i concorrenti che di quelle facilitazioni non abbiano potuto tener conto, quanto nel caso in cui esse appaiano più gravose, non potendo costringersi l'aggiudicatario ad accollarsi oneri non valutati al momento dell'offerta.

    Rv. 677613-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 75 ↗Art. 1372 c.c. · Art. 1374 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7668/2026

    Contratti › Formazione › Stipulazione

    Contratti con la P.A - Perfezionamento del vincolo - Approvazione ministeriale ex art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923 - Necessità - Deducibilità dalla condotta dell'amministrazione - Esclusione.

    Nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, non è sufficiente - pur se formalmente esistente - la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica, imposta dagli artt. 16 e 17 del suddetto decreto.

    Rv. 678210-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 231 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7501/2026

    Contratti › Formazione › Stipulazione › Atti precedenti

    Appalto pubblico - Avvio dell'esecuzione ex art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Aggiudicazione - Distinzione - Finalità - Rimborso delle spese.

    In tema di appalti pubblici, l'avvio anticipato dell'esecuzione - previsto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - mira a consentire l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza o la prestazione del servizio o della fornitura per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei controlli e all'adempimento delle formalità preliminari alla stipulazione del contratto, dando così luogo ad un rapporto distinto da quello derivante dall'aggiudicazione, destinato ad essere assorbito nel contratto stipulato, ovvero a cessare per effetto dell'accertata impossibilità di procedervi, legittimando in tale ultima ipotesi la sola richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni medio tempore eseguite.

    Rv. 677610-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 72 ↗Art. 11 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7465/2026

    Obbligazioni

    Appalto lavori pubblici - Somma urgenza - Corrispettivo - Regolarizzazione dell'impegno di spesa - Necessità - Fondamento.

    In tema di appalto di lavori pubblici, nell'ipotesi di affidamento di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789 del 1998, trova applicazione il disposto di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, con la conseguenza che la richiesta di effettuazione dei lavori medesimi dovrà essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e che, in mancanza, non potendo ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo, quest'ultimo non può vantare un diritto al compenso.

    Rv. 677609-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 72 ↗Art. 35 Ordinamento finanziario e contabile degli enti localiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29899/2025

    Rappresentanza della P.A.

    Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione - Funzionario delegato - Disciplina della procura al difensore - Applicabilità - Esclusione - Dichiarazione di agire nella qualità di delegato - Sufficienza - Fondamento.

    In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non è applicabile la disciplina della procura al difensore, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio, la mera dichiarazione di agire nella qualità di delegato, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, dal momento che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

    Rv. 677027-01Rassegna di novembre 2025, p. 124 ↗Art. 83 c.p.c. · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 6 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizioneDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 26/2001Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 35 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituito dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ord…

  • Ordinanza n. 399/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, del "capitolato d'oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983,…

  • Sentenza n. 585/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzion…

  • Sentenza n. 408/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, a) dichiara: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale"), come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324"), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Ligur…

  • Sentenza n. 76/1981Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1224 c.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibili perché irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 277 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.; b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.; c) dell'art. 429 c.p.c. sollevat…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia