Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Proprietà

Limitazioni legali della proprietà

Sottovoce della voce 136 nella classificazione del Massimario

39 massime, da pronunce dal 10 gennaio 2025 al 30 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

39 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22502/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni

    Domanda giudiziale di arretramento di un fabbricato - Violazione delle distanze rispetto ad un fabbricato dell'attore - Accoglimento per violazione delle distanze rispetto ad un diverso fabbricato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e principio del contraddittorio.

    In tema di distanze legali, allorché sia stato chiesto l'arretramento di un fabbricato per violazione di tali distanze rispetto ad un determinato corpo di fabbrica dell'attore, la domanda giudiziale non può essere accolta per violazione delle distanze legali rispetto a un differente fabbricato, anch'esso di proprietà dell'attore, in quanto ciò implica l'introduzione nel processo di un fatto costitutivo diverso da quello dedotto dalle parti e la modificazione della causa petendi, in contrasto sia col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., sia col principio del contraddittorio, giacché, ove il giudice valutasse la violazione delle norme sulle distanze legali con riguardo a un immobile diverso da quello indicato in citazione, il convenuto si troverebbe nell'impossibilità di difendersi correttamente.

    Classificata anche sotto: Provvedimenti del giudice civile

    Rv. 679133-01Rassegna di giugno 2026, p. 119Art. 873 c.c. · Art. 877 c.c. · Art. 2967 c.c. · Art. 99 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20314/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni

    Previsione di distanza minima - Riferimento a pareti finestrate - Nozione - Pareti munite di vedute - Configurabilità - Estensione a pareti munite di luci - Esclusione - Verifica giudiziale in concreto - Necessita.

    In tema di previsioni di distanze minime nell'ambito dei rapporti di vicinato, l'obbligo di osservare le stesse nelle costruzioni, valevole solo per le vedute e non anche per le luci, sussiste anche con riferimento alle "pareti finestrate", nozione riferibile alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, con esclusione delle pareti munite di luci, ovvero di quelle su cui si aprono finestre cosiddette "lucifere", con necessità di una verifica giudiziale in concreto in relazione alle singole ipotesi.

    Rv. 678568-01Rassegna di giugno 2026, p. 94Art. 901 c.c. · Art. 905 c.c. · Art. 907 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20490/2026

    Rapporti di vicinato › Muro › Muro di cinta

    Muro di cinta - Preesistenza di edificio nel fondo limitrofo posto a distanza inferiore a quella legale fra costruzioni - Edificazione in aderenza a muro di confine - Legittimità - Esclusione.

    In tema di distanze legali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878, comma 2, c.c., è consentita soltanto ove non preesista all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella che deve per legge intercorrere tra i fabbricati.

    Rv. 678680-01Rassegna di giugno 2026, p. 95Art. 873 c.c. · Art. 878 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17257/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni

    Prescrizioni dell'art. 9 del d.m. n 1444 del 1968 - Portata - Ostativa alla fissazione, in sede di piani regolatori generali e di regolamenti edilizi, di prescrizioni maggiormente restrittive - Esclusione.

    In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 non preclude ai Comuni, nella formazione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi, la possibilità di rendere più gravosa l'attività costruttiva, in base alle proprie valutazioni degli interessi pubblici da tutelare, prescrivendo un distacco fra edifici che si fronteggino maggiore di quello minimo imposto dal legislatore o imponendo obbligo di osservare sia il distacco minimo inderogabile che una distanza minima dal confine.

    Classificata anche sotto: Urbanistica

    Rv. 678280-01Rassegna di giugno 2026, p. 71Art. 872 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 41-quinquies Legge urbanisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17259/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni › Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco)

    Distanze legali - Violazione della distanza dal confine - Preesistenza di costruzione illegittima - Irrilevanza.

    In tema di distanze legali, qualora la disciplina urbanistico-edilizia locale imponga il rispetto di una distanza minima assoluta dal confine, la preventiva edificazione di uno dei frontisti a distanza inferiore a quella prescritta non legittima il vicino a derogare alla medesima imposizione, permanendo a suo carico l'obbligo di osservarla integralmente.

    Rv. 678558-01Rassegna di giugno 2026, p. 71Art. 873 c.c. · Art. 875 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17264/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Per tubi › Di gas

    Controversie riguardanti servitù di tubazioni per erogazione di servizi - Negatoria servitutis - Legittimazione passiva dell'ente gestore del servizio - Sussistenza.

    La legittimazione a resistere nelle controversie sulla servitù riguardanti le tubazioni attraverso le quali ha luogo l'erogazione dei servizi di acqua, gas e luce è a carico dell'ente gestore del servizio, nei cui confronti va dunque dispiegata la domanda di negatoria servitutis.

    Rv. 678199-01Rassegna di giugno 2026, p. 72Art. 949 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16935/2026

    Rapporti di vicinato › Norme di edilizia › Violazione

    Illecito edilizio - Violazione delle distanze - Natura permanente dell'illecito - Conseguenze - Limiti del sindacato di legittimità.

    In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 678335-01Rassegna di maggio 2026, p. 124 ↗Art. 873 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14308/2026

    Rapporti di vicinato › Aperture (finestre) › Veduta (nozione, caratteri, distinzioni)

    Azione per lesione delle distanze per "vedute dirette" - Decisione del giudice di regolarizzazione quali "luci" - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Sussistenza - Fondamento - Diversità tra le due domande - Caratteri.

    In tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione, ne abbia imposto, invece, la regolarizzazione come luci, poiché diversi sono sia i presupposti per l'una e l'altra disciplina - riguardando l'art. 905 c.c. le aperture, che consentono di inspicere e di prospicere, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, mentre gli artt. 901 e 902 c.c. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria - sia i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze, dettate dall'art. 905 c.c., può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione.

    Rv. 677991-01Rassegna di maggio 2026, p. 87 ↗Art. 900 c.c. · Art. 901 c.c. · Art. 902 c.c. · Art. 905 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11337/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Per tubi › D'acqua

    Elenco ex art 844 c.c. - Carattere esemplificativo - Limiti - Tassatività del genus - Conseguenze - Requisiti - Materialità e carattere indiretto o mediato dell’immissione - Attualità di una situazione di intollerabilità - Necessità - Fattispecie.

    Rapporti di vicinato › Immissioni

    L'art. 844 c.c. contiene un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, ma, in ragione del carattere eccezionale dei limiti all'esercizio del diritto di proprietà, la tassatività sussiste nel genus, con la conseguenza che detta norma, da interpretarsi in via estensiva, è applicabile alle fattispecie caratterizzate dalla materialità, dal carattere mediato o indiretto - quale propagazione dell'attività svolta nel fondo - e dall'attualità di una situazione di intollerabilità, derivante da una continuità o periodicità dell'immissione stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che ha escluso, senza svolgimento di un'indagine tecnica, la natura di immissioni intollerabili nel caso di forti flussi di aria da due condizionatori posti sulla colonna d'aria del proprietario sottostante e ad altezza d'uomo).

    Rv. 677983-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 179 ↗Art. 844 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10876/2026

    Rapporti di vicinato › Distanze legali (nozione) › Nelle costruzioni › Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze › Edifici in confine con piazze o vie pubbliche (nozione di piazza o via pubblica) › Strade vicinali o soggette ad uso pubblico

    Art. 879, comma 2, c.c. - Rinvio a "le leggi e i regolamenti" - Interpretazione - Deroga alla inapplicabilità delle norme relative alle distanze - Esclusione.

    Il rinvio, contenuto nell'art. 879, comma 2, c.c., alle leggi e ai regolamenti che riguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità, prevista dal medesimo art. 879, comma 2, c.c., delle norme sulle distanze alle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, la disciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati".

    Rv. 678556-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 176 ↗Art. 879 c.c. · Art. 873 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 394/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 907 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999. Il Presidente: Granat…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 120/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 872 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione dal tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così decis…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

  • Sentenza n. 247/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 844 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 844 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, comma secondo; 32, comma primo; 41, secondo e terzo comma; 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia