Art. 949 c.c. — Azione negatoria

[1]Il proprietario puo' agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

[2]Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puo' chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 949 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

Tutte le 33 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'azione di rivendicazione è regolata dall'art. 948 secondo i criteri tradizionali, con un'opportuna integrazione in relazione all'ipotesi che il proprietario, dopo che gli sia stato corrisposto dal convenuto, il quale dolo desiit possidere, il valore della cosa, abbia di questa conseguito la restituzione dal nuovo possessore o detentore. Si dispone che in tale ipotesi il proprietario deve restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo della cosa, che, altrimenti, egli conseguirebbe un indebito lucro. Nel terzo comma dello stesso articolo si dà enunciazione legislativa al principio dell'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione, facendo naturalmente salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. L'azione negatoria; non disciplinata dal codice del 1865 e dall'art. 949 ammessa anche quando all'affermazione di diritti su cosa altrui non si accompagnano turbative o molestie, sempre che il proprietario della cosa abbia motivo di temer pregiudizio dalla pretesa. Con questo limite rimane esclusa la possibilità delle così dette azioni di iattanza. I due articoli successivi (950 e 951) concernono rispettivamente l'azione di regolamento di confini e l'azione per apposizione di termini. Prevedendo l'eventualità che manchi qualsiasi elemento di prova, ho ritenuto opportuno disporre, in ordine alla prima, che il giudice si attenga al confine delineato dalle mappe catastali. Della superficie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 443

  • come i codici dei preesistenti Stati italiani - non regolava il diritto di superficie; ma il riconoscimento era insito nella disposizione dell'art. 448, che, temperando l'assolutezza del principio «superfices solo cedit» stabiliva una presunzione iuris tantum che le piantagioni, le costruzioni e le opere al di sopra o al di sotto del suolo appartenessero al proprietario di questo. In base a tale norma non si dubitava dalla generalità degli scrittori e dalla giurisprudenza dell'ammissibilità di una proprietà divisa per piani orizzontali. Data l'importanza dell'istituto, che ha avuto tanta accresciuta applicazione nell'edilizia moderna, ho ritenuto che il nuovo codice non potesse prescindere dal dettarne la disciplina. Ho concentrato questa in pochi articoli, che costituiscono il terzo titolo del libro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1865

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art949 · fonte del testo