Art. 901 c.c. — Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

  • 1)essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
  • 2)avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
  • 3)avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 901 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20314/2026

    17 giugno 2026

    In tema di previsioni di distanze minime nell'ambito dei rapporti di vicinato, l'obbligo di osservare le stesse nelle costruzioni, valevole solo per le vedute e non anche per le luci, sussiste anche con riferimento alle "pareti finestrate", nozione riferibile alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, con esclusione delle pareti munite di luci, ovvero di quelle su cui si aprono finestre cosiddette "lucifere", con necessità di una verifica giudiziale in concreto in relazione alle singole ipotesi.

    Art. 901 c.c. · Art. 905 c.c. · Art. 907 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 94

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14308/2026

    14 maggio 2026

    In tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione, ne abbia imposto, invece, la regolarizzazione come luci, poiché diversi sono sia i presupposti per l'una e l'altra disciplina - riguardando l'art. 905 c.c. le aperture, che consentono di inspicere e di prospicere, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, mentre gli artt. 901 e 902 c.c. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria - sia i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze, dettate dall'art. 905 c.c., può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione.

    Art. 901 c.c. · Art. 900 c.c. · Art. 902 c.c. · Art. 905 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 87 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il nuovo codice accoglie la distinzione tradizionale delle finestre in luci e vedute (art. 900). Sensibilmente attenuato è il rigoroso regime stabilito per le finestre lucifere dal codice del 1865 (art. 584), il quale consentiva bensì al proprietario del muro contiguo al fondo altrui di aprire luci di qualsiasi dimensione, ma gli imponeva di munirle di una grata di ferro, le cui maglie non avessero un'apertura maggiore di un decimetro, e di un telaio a invetriata fissa. In tal modo la difesa del fondo del vicino da eventuali immissioni o indiscrezioni era spinta fino a inibire il passaggio dell'aria attraverso le finestre lucifere. Con maggiore comprensione delle necessità della convivenza sociale e soprattutto delle esigenze igieniche, il nuovo codice (articolo 901) abolisce l'onerosa prescrizione del telaio a invetriata fissa, sostituendola con l'altra di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. Fa obbligo inoltre di munire le finestre lucifere di un'inferriata, ma, senza stabilire l'apertura massima delle maglie, si limita a prescrivere che l'inferriata deve essere idonea, per le sue caratteristiche, a garantire la sicurezza del vicino. Come nel codice precedente, l'apertura delle luci è subordinata all'osservanza di un'altezza minima, tanto dal pavimento o dal suolo che si vuole illuminare, quanto dal suolo del fondo vicino; senonchè il nuovo codice, informandosi anche in questo punto al principio di socialità, esclude l'obbligo dell'osservanza dell'altezza minima dal suolo del falcio vicino, quando si tratta di dare luce e aria a un locale che si trovi in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare la prescrizione della legge. Si favorisce così la particolare situazione dei locali seminterrati, che nella moderna tecnica edilizia hanno assunto un notevole sviluppo. Ma anche per altro verso si facilita (art. 903) l'apertura delle finestre lucifere. Il codice del 1865 (art. 586) esigeva per l'apertura di esse il consenso del vicino non solo nel caso in cui si volesse aprirle in un muro comune, ma anche nel caso in cui si volesse aprirle nella sopraelevazione di un muro comune alla quale il vicino non avesse contribuito. Quest'ultima limitazione è sembrata eccessiva, in quanto la parte sopraedificata del muro comune resta di proprietà esclusiva di chi l'ha costruita fino a quando il vicino non ne abbia chiesto e ottenuto la comunione. Nè la soluzione accolta dal nuovo codice può pregiudicare gli interessi del vicino, poichè questi conserva la facoltà di rendere comune anche la parte sopraedificata e di chiudere le luci in essa aperte, appoggiandovi il suo edificio (art. 904). È codificato il principio, già affermato dalla giurisprudenza, che un'apertura, la quale non abbia i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e di guardare sul fondo vicino, è considerata come luce, e quindi soggetta al regime relativo, anche se non sono state osservate le prescrizioni stabilite dalla legge (grata fissa, inferriata). Il vicino può sempre chiudere tale finestra, acquistando la comunione del muro e appoggiandovi la propria fabbrica. Egli ha inoltre il diritto di esigere che l'apertura sia resa conforme alle prescrizioni dettate dalla legge per le finestre lucifere (art. 902).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 426

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art901 · fonte del testo