Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24254/2026
Enti creditizi - Giudizi per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Atti della Banca d’Italia o dei commissari straordinari - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.
In tema di dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli atti provenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno il valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., non essendo formati da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, potendo tuttavia, in ragione di tale origine e delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere, costituire una legittima fonte di informazione che, ove non sia validamente contraddetta, può concorrere alla formazione del convincimento del giudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre parti deducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma non ad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero.
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Rv. 679276-01Rassegna di luglio 2026, p. 55Art. 2697 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 5 fallimento · Art. 36 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio e altri 3Dove leggere la sentenza