Corte di cassazione · Massimario

Ordinamento giudiziario

Voce 115 della classificazione del Massimario

45 massime, da pronunce dal 23 gennaio 2025 al 21 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Disciplina della magistratura39 massime
  • Magistrati onorari3 massime
  • Autorità giudiziaria (duplicità di gradi di giurisdizione)2 massime
  • Consiglio superiore della magistratura (principi costituzionali)1 massima

Massime della Corte di cassazione

45 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23701/2026

    Magistrati onorari

    L'art. 62, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, che vieta, nei giudizi dinnanzi alla Corte d'appello in unico grado, la presenza di giudici onorari ausiliari nei collegi, si applica anche al giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il quale è solo formalmente un giudizio di appello - non trattandosi d'impugnazione, sia pure in sede di rinvio, né di secondo "grado" avverso una statuizione del giudice civile di primo grado, che invece non vi è mai stata - ma costituisce l'unico e compiuto grado di merito sui fatti, coinvolgenti un giudizio penale, attinenti alla domanda risarcitoria in sede civile.

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto)

    Rv. 679410-01Rassegna di luglio 2026, p. 85Art. 62 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 622 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23601/2026

    Disciplina della magistratura › Sanzioni

    Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Rispetto del principio di tipizzazione dell’illecito disciplinare - Necessità - Ipotesi in cui l’oggetto giuridico dell’illecito tipizzato si distingua dal bene tutelato dall’art. 3 bis - Fattispecie in tema di illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006.

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata ex post ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (Nella specie, relativa ad un giudizio disciplinare riguardante un presidente di tribunale che aveva anticipato al pubblico ministero, tramite Whatsapp, il contenuto di un provvedimento collegiale non ancora emesso, la S.C. ha cassato la sentenza della sezione disciplinare, la quale, dopo aver evidenziato elementi idonei a connotare in termini di concreta gravità l'offesa ai beni della correttezza, del riserbo, della collegialità e della parità delle parti, aveva giudicato quegli stessi fatti di "scarsa rilevanza", valorizzando elementi privi di decisività - quali la durata "temporalmente modesta" dell'anticipazione di giudizio, l'intento di facilitare l'esecuzione del provvedimento e la mancanza di "eco mediatica" - senza spiegare in che modo essi potessero far degradare i fatti a condotte non meritevoli di sanzione disciplinare in rapporto alla posizione di terzietà del giudice, oltre che per il buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale).

    Rv. 679477-01Rassegna di luglio 2026, p. 19Art. 1 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 3-bis Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22592/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Messaggi "whatsapp" - Corte cost. sentenza n. 170 del 2023 - Acquisizione - Applicabilità della disciplina della corrispondenza – Sussistenza - Modalità.

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 170 del 2023, che ha ricondotto all'ambito della "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 Cost. ogni comunicazione di pensiero umano tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza e, dunque, anche i messaggi "whatsapp" custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico, questi sono utilizzabili in sede disciplinare a condizione che la loro acquisizione sia avvenuta, nel procedimento penale, secondo le forme previste dall'art. 254 c.p.c. per il sequestro della corrispondenza.

    Rv. 678867-01Rassegna di luglio 2026, p. 6Art. 15 cost. · Art. 254 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22592/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - Ratio legis - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p. - Contrasto con l'art. 4, par. 1, lett. c), direttiva (UE) 2016/680 come interpretato da CGUE del 4 ottobre 2024, in C-548/21 - Esclusione - Fondamento.

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e non confligge con l'art. 4, par. 1, lett. c), direttiva (UE) 2016/680, come interpretato dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in C-548/21, sussistendo i requisiti indicati da tale pronuncia per la legittimità dell'impiego in sede disciplinare dei dati contenuti in un telefono cellulare, alla luce dell'appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario e l'ampio ventaglio dei poteri istruttori spettanti al Procuratore Generale ed alla Sezione Disciplinare in ordine alla categoria degli illeciti disciplinari dei magistrati, intrinsecamente connotati di tipicità, e della specialità del procedimento disciplinare, idoneo a realizzare il bilanciamento fra l'interesse, ritenuto prevalente, al regolare e corretto esercizio della funzione e quello di tutela dei diritti del singolo magistrato, assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla conseguente necessità di rispetto del contraddittorio.

    Rv. 678867-02Rassegna di luglio 2026, p. 6Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22592/2026

    Disciplina della magistratura

    Illecito disciplinare ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Concetto di "frequentazione" - Presenza fisica dei soggetti in relazione - Necessità - Esclusione - Regolarità e abitualità del contatto - Sufficienza - Fattispecie.

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il concetto di "frequentazione", che integra l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006, non deve necessariamente estrinsecarsi nella presenza fisica dei soggetti in relazione fra loro, ma copre ogni forma di rapporto, tra due o più soggetti, che sia connotata da regolarità e abitualità di contatto e non sia destinata ad esaurirsi in un unico o isolati episodi, ivi comprese forme di comunicazione realizzate mediante messaggistica "whatsapp" o contatti telefonici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione disciplinare che aveva ricondotto al concetto di frequentazione, tra l'incolpato e persona che egli sapeva avere subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni, il fitto scambio di telefonate e messaggi "whatsapp", oltre che da incontri in presenza, la cui esistenza era desumibile dal contenuto delle conversazioni telematiche e telefoniche).

    Rv. 678867-03Rassegna di luglio 2026, p. 7Art. 3 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22593/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione di inesigibilità - Contenuto - Complessità dei procedimenti e approfondimento dedicato al loro studio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito di provvedimenti, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 3-bis del medesimo d.lgs., nella valutazione di inesigibilità della condotta sanzionata non può tenersi conto né dalla complessità dei procedimenti, essendo un fattore non eccezionale, salvo che sia dimostrato specificamente il contrario, come nel caso della novità della questione giuridica affrontata, né dell'approfondimento nello studio che rientra nei comuni doveri del magistrato in fase di redazione dei provvedimenti.

    Rv. 679471-01Rassegna di luglio 2026, p. 7Art. 1 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 3-bis Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22594/2026

    Disciplina della magistratura

    Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109 del 2006 - Caratteri - Valutazione della concreta incidenza sull'atto giudiziario - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta del magistrato di partecipazione ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione, senza necessità che ne derivi uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore e, dunque, indipendentemente dalla circostanza che l'atto giudiziario ne sia stato effettivamente condizionato, e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto, senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare del CSM che aveva sanzionato un giudice penale che non si era astenuto dalla trattazione di un processo penale a carico di un imputato che, nella qualità di dirigente comunale, aveva in precedenza negato un'autorizzazione necessaria alla conclusione di un redditizio affare immobiliare per il magistrato, nonostante tali circostanze fossero state oggetto di dichiarazioni spontanee da parte dell'imputato nel corso del dibattimento dinanzi al collegio di cui egli era componente, processo conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato, poi annullata dalla Corte d'appello).

    Rv. 679040-01Rassegna di luglio 2026, p. 8Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 36 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22594/2026

    Disciplina della magistratura

    Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109 del 2006 - Violazione del dovere di astensione per “gravi ragioni di convenienza” ex art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. - Elemento soggettivo - Valutazione secondo la comune coscienza - Stati d’animo soggettivi - Rilevanza - Esclusione.

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    In tema di illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, per violazione del dovere di astensione in presenza di "gravi ragioni di convenienza", prefigurato dall'art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., l'elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell'incolpato della sussistenza di un dovere di astensione e della sua violazione va individuato, sulla base delle circostanze oggettive del caso concreto, facendo riferimento alla comune coscienza, mentre sono irrilevanti, ai fini di escludere l'integrazione dell'illecito, gli stati d'animo soggettivi del magistrato, quale l'intima convinzione circa la propria serenità di giudizio, dovendo essere presidiata anche solo l'apparenza di imparzialità riferibile al magistrato.

    Rv. 679040-02Rassegna di luglio 2026, p. 9Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 36 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21719/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Carattere elastico - Funzionalità - Nozione - Fattispecie.

    La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere elastico e, pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione, anche implicitamente, richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività, con la conseguenza che deve ritenersi violato il dovere di correttezza gravante sul magistrato dall'inosservanza di quelle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali - regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale - e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime. (Principio applicato in relazione alla condotta del magistrato consistita nel conservare bottiglie contenenti liquido biologico negli scaffali degli armadi della stanza di studio condivisa con altra collega e in uso anche ai rispettivi collaboratori e al personale di cancelleria).

    Rv. 678864-01Rassegna di giugno 2026, p. 18Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 606 c.p.p. · Art. 105 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21552/2026

    Disciplina della magistratura › Procedimento disciplinare

    Atti e provvedimenti resi dal magistrato nell'esercizio delle funzioni - Censurabilità in sede disciplinare anche in relazione all'interpretazione e applicazione di norme giuridiche - Condizioni - Fattispecie.

    La condotta del magistrato, tradottasi nell'attività interpretativa e applicativa di norme di diritto, è censurabile sotto il profilo disciplinare nel solo caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare nella condotta del magistrato che, in una causa di risarcimento del danno da sinistro stradale mortale, aveva liquidato - discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, applicando la personalizzazione in misura superiore al massimo previsto dalla tabelle milanesi adottate ed estendendola anche al danno parentale già liquidato nella misura massima - una somma ritenuta abnorme, limitandosi ad analizzare il contenuto tecnico della decisione e a ritenerla erronea ed eccessiva nel risultato).

    Rv. 678963-01Rassegna di giugno 2026, p. 17Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 170/2015Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 13 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Dispositivo: riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio de…

  • Sentenza n. 390/2007Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confr…

  • Sentenza n. 51/1985Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE…

  • Ordinanza n. 106/2026Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, del suo Presidente, del suo Ufficio di presidenza, nonché nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinat…

  • Sentenza n. 230/2022Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 521 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022…

  • Sentenza n. 98/2021Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 521 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.…

  • Ordinanza n. 276/2019Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 36 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Fermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019.…

  • Sentenza n. 131/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 521 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sed…

  • Sentenza n. 132/2019Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2019. F.to: Giorg…

  • Sentenza n. 38/2019Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 68, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale or…

  • Sentenza n. 170/2018Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 3 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magis…

  • Ordinanza n. 163/2016Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2 c.p.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bari. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

  • Ordinanza n. 91/2014Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 13 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magis…

  • Ordinanza n. 86/2013Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 36 c.p.p.

    Dispositivo: 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, e dell'articolo 36, comma 3, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 11…

  • Ordinanza n. 270/2011Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 530 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 530 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, P…

  • Ordinanza n. 171/2011Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, d…

  • Ordinanza n. 263/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza pre…

  • Ordinanza n. 205/2010Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. F.to: Francesco AMIRAN…

  • Sentenza n. 113/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di…

  • Sentenza n. 114/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 68, terzo comma, 102 e…

  • Sentenza n. 103/2010Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 521 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 424, 429 e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ma…

  • Ordinanza n. 317/2008Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

  • Ordinanza n. 318/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 511, 514, 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

  • Ordinanza n. 389/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 111, secondo e terzo comma, e 112 della Costituz…

  • Ordinanza n. 356/2007Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 19 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI…

  • Ordinanza n. 298/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 360 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005,…

  • Ordinanza n. 67/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sala Consilina, dal Tribunale di Latina e dal Tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma,…

  • Ordinanza n. 6/2007Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 36 c.p.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Buccino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007. F.to: Giovan…

  • Sentenza n. 163/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Dispositivo: dichiara inammissibile l'intervento del Senato della Repubblica; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli…

  • Ordinanza n. 418/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 525 c.p.p.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 500, 511, c…

Se ne mostrano 30 su 49: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia