Art. 254 c.p.p. — Sequestro di corrispondenza

(( Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato. )) Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorita' giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli (( o alterarli)) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

Testo vigente dal 5 aprile 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 254 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22592/2026

    1 luglio 2026

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 170 del 2023, che ha ricondotto all'ambito della "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 Cost. ogni comunicazione di pensiero umano tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza e, dunque, anche i messaggi "whatsapp" custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico, questi sono utilizzabili in sede disciplinare a condizione che la loro acquisizione sia avvenuta, nel procedimento penale, secondo le forme previste dall'art. 254 c.p.c. per il sequestro della corrispondenza.

    Art. 254 c.p.p. · Art. 15 cost.

    Rassegna di luglio 2026, p. 6

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2008. 5 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Negli uffici postali o telegraficiaggiunto: Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenzaaggiunto: , anche se inoltrati per via telematica, che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversaaggiunto: , o che comunque possono avere relazione con il reato. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorita' giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli aggiunto: o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. Le carte e gli altri …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art254 · fonte del testo