Art. 3-bis — Condotta disciplinare irrilevante
L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza.
Testo vigente dal 8 novembre 2006
L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza.
Testo vigente dal 8 novembre 2006
3 pronunce che riguardano l’art. 3-bis, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata ex post ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (Nella specie, relativa ad un giudizio disciplinare riguardante un presidente di tribunale che aveva anticipato al pubblico ministero, tramite Whatsapp, il contenuto di un provvedimento collegiale non ancora emesso, la S.C. ha cassato la sentenza della sezione disciplinare, la quale, dopo aver evidenziato elementi idonei a connotare in termini di concreta gravità l'offesa ai beni della correttezza, del riserbo, della collegialità e della parità delle parti, aveva giudicato quegli stessi fatti di "scarsa rilevanza", valorizzando elementi privi di decisività - quali la durata "temporalmente modesta" dell'anticipazione di giudizio, l'intento di facilitare l'esecuzione del provvedimento e la mancanza di "eco mediatica" - senza spiegare in che modo essi potessero far degradare i fatti a condotte non meritevoli di sanzione disciplinare in rapporto alla posizione di terzietà del giudice, oltre che per il buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale).
Art. 3-bis · Art. 1 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'
Rassegna di luglio 2026, p. 19
In tema di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito di provvedimenti, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 3-bis del medesimo d.lgs., nella valutazione di inesigibilità della condotta sanzionata non può tenersi conto né dalla complessità dei procedimenti, essendo un fattore non eccezionale, salvo che sia dimostrato specificamente il contrario, come nel caso della novità della questione giuridica affrontata, né dell'approfondimento nello studio che rientra nei comuni doveri del magistrato in fase di redazione dei provvedimenti.
Art. 3-bis · Art. 1 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'
Rassegna di luglio 2026, p. 7
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, ai fini dell'esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, salvo il caso in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito coincida con quello generalmente protetto dall'art. 3-bis come immagine del magistrato, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto disciplinare, previamente accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, deve svolgersi in due fasi, distinte ma correlate, dovendo il giudice anzitutto valutare - in concreto ed ex post - la consistenza della lesione al bene giuridico specifico, tipizzato in uno con l'illecito considerato dalla singola fattispecie legale e, solo se esso risulti non grave, verificare l'offensività della condotta rispetto al bene giuridico mediato, coincidente col prestigio dell'ordine giudiziario, vale a dire con l'idea di magistratura nel suo dover essere, nell'ambito di una valutazione globale.
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Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art3bis · fonte del testo
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