Corte di cassazione · Massimario

Assistenza e beneficenza pubblica

Voce 021 della classificazione del Massimario

72 massime classificate sotto la voce (51 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 27 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

Prestazioni assistenzialile più recenti

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24101/2026 · 27 luglio 2026Controversie in materia di invalidità civile - Termine di decadenza per l'azione giudiziaria - Erronea indicazione da parte dell'INPS - Incidenza - Esclusione - Eventuale rilievo del comportamento dell’ente sotto il diverso profilo risarcitorio - Sussistenza.
  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21242/2026 · 22 giugno 2026Assegno mensile di invalidità civile - Requisiti - Art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. con l. n. 215 del 2021 - Attività lavorativa svolta dall’invalido parziale con percezione di reddito inferiore al limite previsto dall’art. 14-speties del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. con l. n. 33 del 1980 - Natura della previsione - Norma di interpretazione autentica - Esclusione - Natura innovativa - Sussistenza - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.
  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 20361/2026 · 17 giugno 2026Invalidità civile - Assegno di invalidità - Requisito dell'inattività - Art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19604/2026 · 13 giugno 2026Indennità di accompagnamento - Presupposti - Produzione di certificato geriatrico attestante la fragilità del soggetto ad alto rischio di cadute - Valutazione del giudice - Criteri.
  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19610/2026 · 13 giugno 2026Prestazioni invalidità civile - Requisiti sanitari - Accertamento - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità ex d.m. 5 febbraio 1992 - Rilevanza - Omessa valutazione - Vizio di legittimità - Sussistenza.

Massime della Corte di cassazione

Le 21 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24101/2026

    Prestazione assistenziale - Decadenza dall'azione per conseguirla - Inosservanza del termine perentorio di legge - Domanda fondata sul carattere discriminatorio del diniego della prestazione - Elisione della decadenza - Esclusione - Fondamento.

    La decadenza dall'azione proposta per ottenere una prestazione assistenziale, per superamento del termine perentorio previsto a tal fine dalla legge, non può essere surrettiziamente elisa con la proposizione, irrispettosa di tale termine, di un'azione antidiscriminatoria ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che una domanda di tal genere, sia pure fondata sul carattere discriminatorio del diniego, è diretta, nella sostanza, ad ottenere la prestazione perduta nella misura di legge, sicché non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento.

    Classificata anche sotto: Decadenza

    Rv. 679592-02Rassegna di luglio 2026, p. 116Art. 28 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 42 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubbliciDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22900/2026

    Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile - Costituzione di parte civile - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, ai fini dell'individuazione della disciplina ratione temporis applicabile, occorre avere riguardo al momento della costituzione di parte civile nel processo penale, giacché è con essa che si propone la domanda risarcitoria rilevante per l'accesso al Fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della l. n. 512 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile la disciplina più restrittiva di cui all'art. 4 comma 1-bis della l. n. 512 del 1999, introdotta dall'art. 2, comma 23, della l. n. 94 del 2009, sebbene la società danneggiata si fosse costituita parte civile nel 2007).

    Rv. 679383-01Rassegna di luglio 2026, p. 37Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso · Art. 2 Disposizioni in materia di sicurezza pubblicaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21679/2026

    Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Requisiti di accesso - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi e rapporti delinquenziali - "Accidentalità” del coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva - Nozione - Conseguenze.

    In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, la clausola di salvezza di cui all'art.1, comma 2, lett. b), della l. n. 302 del 1990, richiamato dall'art. 4, comma 3, della l. n. 512 del 1999, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l. n. 122 del 2016 - integrando e non derogando la nozione di "estraneità" all'ambiente o al rapporto delinquenziale, quale requisito costitutivo del diritto di accesso al Fondo di rotazione - va interpretata nel senso che l'"accidentalità del coinvolgimento passivo del soggetto nell'azione criminosa lesiva" non riguarda il singolo episodio criminoso (ovverosia lo specifico avvenimento causativo del danno), ma si identifica nell'occasionalità - inconsapevole e comunque involontaria - della frequentazione di ambienti e rapporti in cui si svolge l'azione criminosa lesiva; ne consegue che il richiedente l'accesso al fondo ha l'onere di provare sia la sua estraneità al consorzio criminale (o la dissociazione da esso al tempo dell'evento), sia - ove l'episodio criminoso si sia svolto nell'ambito di un ambiente o contesto connotato dalla presenza di soggetti o rapporti criminali - che, proprio in ragione di tale estraneità, il suo coinvolgimento quale soggetto passivo dell'azione lesiva è stato dovuto ad una (oggettivamente) occasionale e (soggettivamente) inconsapevole frequentazione di tale ambiente o contesto.

    Rv. 678775-01Rassegna di giugno 2026, p. 176Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 15 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18227/2026

    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Provvisionale in sede penale - Carattere provvisorio - Diritto quesito al beneficio - Esclusione - Conseguenze.

    In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla l. n. 512 del 1999, la condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile pronunciata in sede penale, pur presupponendo un accertamento giurisdizionale sull'an debeatur, ha carattere provvisorio e non attribuisce un diritto quesito all'erogazione dell'eventuale saldo del risarcimento e, quindi, del corrispondente beneficio, con la conseguenza che l'Amministrazione, in sede di istanza di saldo, è legittimata a verificare ex novo la sussistenza dei requisiti d'accesso previsti dalla disciplina in vigore, anche sopravvenuta.

    Rv. 679141-01Rassegna di giugno 2026, p. 127Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafiosoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18227/2026

    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Accesso - Presupposti - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi - Necessità - L. n. 122 del 2016 - Applicazione alle istanze anteriori non ancora definite - Violazione del principio di irretroattività - Esclusione - Fondamento.

    In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, tra i presupposti necessari per l'accesso vi è quello della totale estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali che, ancorché espressamente codificato solo dalla l. n. 122 del 2016, deve ritenersi immanente alla ratio della disciplina originaria, sicché la sua applicazione alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della novella non integra violazione dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento.

    Rv. 679141-02Rassegna di giugno 2026, p. 128Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso · Art. 15 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzataDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18227/2026

    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Regime transitorio ex art. 15, comma 3, l. n. 122 del 2016 - Istanze di accesso - Procedimenti autonomi - Erogazioni conseguenti a procedimenti esauriti - Incidenza su di esse della disciplina sopravvenuta - Esclusione - Ragioni.

    In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai fini del regime transitorio di cui all'art. 15, comma 3, della l. n. 122 del 2016, ciascuna istanza di accesso, ancorché fondata sul medesimo titolo risarcitorio, dà luogo a un autonomo procedimento amministrativo suscettibile di distinta definizione e consolidazione, cosicché le erogazioni già disposte all'esito di procedimenti esauriti, quand'anche in base a provvisionali penali, non sono incise dalla disciplina sopravvenuta, né possono essere rimesse in discussione in via retroattiva, al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla normativa di settore, restando precluso un riesame generalizzato dei presupposti già accertati.

    Rv. 679141-03Rassegna di giugno 2026, p. 127Art. 15 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafiosoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8660/2026

    Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Art. 4, comma 1, della l. n. 512 del 1999 - Diritto di accesso al Fondo - Successori a titolo universale - Condanna ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale o mediante un’azione civile - Irrilevanza - Differenza tra congiunti che hanno agito in sede civile iure proprio e congiunti che hanno agito iure successionis - Insussistenza.

    I successori a titolo universale dell'avente diritto deceduto sono legittimati all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 512 del 1999, sia nel caso in cui la sentenza di condanna al risarcimento dei danni sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia che sia stata ottenuta mediante l'esercizio dell'ordinaria azione civile, restando, a tal fine, irrilevante che questa sia stata proposta iure proprio o iure successionis.

    Rv. 677580-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 243 ↗Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso · Art. 5 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafiosoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5208/2026

    Benefici ex art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente) - Nozione di atti di terrorismo - Fatti anteriori all'introduzione dell'art. 270-sexies c.p. - Requisiti - Fattispecie.

    Gli atti di terrorismo che, anche in relazione a fatti anteriori all'introduzione del reato previsto dall'art 270-sexies c.p., permettono l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), pur non richiedendo il raggiungimento della soglia di rilevanza oggettiva fissata dalla norma penale (vale a dire la possibilità di arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale), devono essere connotati contestualmente dal proposito di incutere timore nella collettività, con azioni indiscriminate e caratterizzate dalla cd. "depersonalizzazione" delle potenziali vittime, e dalla natura organizzata della condotta violenta, ossia dal suo collegamento a un vincolo associativo, anche rudimentale, ma comunque idoneo alla realizzazione di un sia pur generico programma criminoso, che contempli l'uso sistematico della violenza per fini politici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso lo status di vittima del terrorismo per un ufficiale di Polizia che aveva riportato lesioni permanenti nel corso di una manifestazione di protesta attuata da un gruppo di dissidenti, datisi fuoco dinanzi a un'Ambasciata straniera).

    Rv. 678342-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 290 ↗Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice · Art. 270-sexies c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5208/2026

    Benefici economici in favore delle vittime del terrorismo - Art. 1, comma 1, della l. n. 302 del 1990 - Nozione di atti di eversione dell'ordine democratico - Azioni di protesta contro l'azione politica di uno Stato - Esclusione.

    Gli atti di eversione dell'ordine democratico che consentono di accedere ai benefici economici in favore delle vittime del terrorismo di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), sono quelli connotati dalla finalità di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali, con la conseguenza che non vi rientrano quelle azioni, pur penalmente illecite, sorrette da finalità di mera protesta contro l'azione politica di uno Stato.

    Rv. 678342-02Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 289 ↗Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matriceDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5211/2026

    Vittime del dovere e soggetti equiparati - Domande finalizzate all'accertamento dei rispettivi status - Diversità di fatti costitutivi - Conseguenze.

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, le domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di "vittima del dovere" e di "soggetto equiparato a vittima del dovere" sono fondate su fatti costitutivi tra loro differenti, con la conseguenza che, da un lato, l'accertamento dell'una o dell'altra situazione soggettiva, pur nell'ambito della medesima vicenda sottoposta a vaglio giudiziale, può comportare una distinta e autonoma attività istruttoria, senza che la proposizione di due domande separate implichi necessariamente una duplicazione della stessa; dall'altro, la definizione, con sentenza passata in giudicato, della domanda diretta a conseguire uno dei due status non preclude la proposizione di una separata domanda tendente ad accertare l'altro.

    Rv. 678343-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 290 ↗Art. 3 Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

Se ne mostrano 30 su 57: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia