Art. 101 cost.

[1]La giustizia è amministrata in nome del popolo.

[2]I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 101 cost., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11409/2026

    27 aprile 2026

    La circostanza che, per confortare l'operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce in una indebita applicazione del principio dello stare decisis, in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni lamentati da medici specializzandi, in cui la sentenza impugnata, al fine di individuare il dies a quo del termine prescrizionale, a conforto dell'esegesi dell'art.11 della l. n. 370 del 1999, aveva richiamato conformi orientamenti giurisprudenziali di legittimità).

    Art. 101 cost. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 276 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25481/2025

    17 settembre 2025

    La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo (non essendo, dunque, invocabile nel caso in cui il mutamento riguardi norme sostanziali); b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo (tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso); c) che, in conseguenza dell'overruling, si determini un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un overruling in relazione al mutamento di orientamento - cui avevano dato avvio Cass. n. 15859 del 2019 e Cass. Sez. U. pen. n. 22065 del 2021 - in ordine alle regole, civili o penali, applicabili al giudizio civile di rinvio susseguente al rinvio ex art. 622 c.p.p., sia perché relativo a nome e principi anche di diritto sostanziale; sia perché non determinante effetti preclusivi del diritto di azione o di difesa della parte; sia, infine, perché l'orientamento pregresso non poteva dirsi né univoco né consolidato).

    Art. 101 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Rassegna di settembre 2025, p. 81 ↗

Tutte le 1046 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 143/2026

    Parametro
    23 luglio 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte p…

    Art. 2 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 4 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 11 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 13 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

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  • Ordinanza n. 79/2026

    Parametro
    14 maggio 2026

    dichiara inammissibile l'intervento spiegato da L.M. B.R. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

    Art. 2 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 4 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 11 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale · Art. 13 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

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  • Ordinanza n. 11/2026

    Parametro
    29 gennaio 2026

    dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 2, e 291 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, sezione dibattimento penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 280 c.p.p. · Art. 291 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (43)

Se ne mostrano 10 su 43, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art101