Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.
Abrogato dal 1 gennaio 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.
Abrogato dal 1 gennaio 2022
1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di indennità spettante ai vice procuratori onorari, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 273 del 1989 (nel testo applicabile ratione temporis), la nozione di "udienza" non coincide con quella di "unità quotidiana di lavoro" e non è correlata tout court alla diversità del rito, dovendosi, invece, riconoscere la sussistenza di udienze distinte allorché, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, ricorra una diversificazione della composizione dell'organo giudicante, della generale finalità della funzione giurisdizionale svolta ovvero delle prioritarie connotazioni, pubbliche o camerali, del modello processuale che il magistrato onorario è chiamato a seguire.
Art. 4
Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. 28 luglio 1989, n. 273, come modificato, dapprima, dall'art. 24- ter del d.l. n. 341 del 2000 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 4 del 2001) e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione ai vice procuratori onorari di una indennità anche per le attività delegate che si svolgano fuori udienza. Infatti, il rimettente si è limitato ad attestare apoditticamente che la «questione non può dirsi manifestamente infondata»; inoltre, il quadro normativo non appare chiaro dal momento che il predetto art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001 è stato abrogato dal 1° luglio 2002 e il giudice a quo non dà conto dell'incidenza di questa modifica normativa sulla disposizione censurata. Infine, il contenuto del petitum resta del tutto indeterminato dal momento che non si specifica il "tipo" di intervento richiesto alla Corte, sull' an , sul quantum e sul quomodo delle ulteriori indennità eventualmente da riconoscere al vice procuratore onorario.
Art. 4 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 · Art. 24-ter Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2017 al 1 gennaio 2022. 274 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno. 1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1 superi le cinque ore. 2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attivita', anche se svolte cumulativamente:
tolto: a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione alle quali e' conferita la delega;
tolto: b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere. 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica. 3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e 2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia. 5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116, COME MODIFICATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art4 · fonte del testo
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