Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269)).

Testo vigente dal 8 novembre 2006

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 23601/2026

    20 luglio 2026

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 (da identificarsi in quella che, riguardata ex post ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (Nella specie, relativa ad un giudizio disciplinare riguardante un presidente di tribunale che aveva anticipato al pubblico ministero, tramite Whatsapp, il contenuto di un provvedimento collegiale non ancora emesso, la S.C. ha cassato la sentenza della sezione disciplinare, la quale, dopo aver evidenziato elementi idonei a connotare in termini di concreta gravità l'offesa ai beni della correttezza, del riserbo, della collegialità e della parità delle parti, aveva giudicato quegli stessi fatti di "scarsa rilevanza", valorizzando elementi privi di decisività - quali la durata "temporalmente modesta" dell'anticipazione di giudizio, l'intento di facilitare l'esecuzione del provvedimento e la mancanza di "eco mediatica" - senza spiegare in che modo essi potessero far degradare i fatti a condotte non meritevoli di sanzione disciplinare in rapporto alla posizione di terzietà del giudice, oltre che per il buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale).

    Art. 1 · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 3-bis Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di luglio 2026, p. 19

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22593/2026

    1 luglio 2026

    In tema di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito di provvedimenti, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 3-bis del medesimo d.lgs., nella valutazione di inesigibilità della condotta sanzionata non può tenersi conto né dalla complessità dei procedimenti, essendo un fattore non eccezionale, salvo che sia dimostrato specificamente il contrario, come nel caso della novità della questione giuridica affrontata, né dell'approfondimento nello studio che rientra nei comuni doveri del magistrato in fase di redazione dei provvedimenti.

    Art. 1 · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 3-bis Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di luglio 2026, p. 7

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6697/2026

    20 marzo 2026

    In tema di rapporti tra procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006, in caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché "il fatto non costituisce reato", il giudicato non preclude un rinnovato apprezzamento, sotto il profilo disciplinare, dell'elemento soggettivo della condotta, da valutarsi alla luce degli specifici standard richiesti dai doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservatezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, rivalutando la condotta dell'incolpato - assolto in sede penale dal reato di rivelazione di segreti d'ufficio, per assenza di dolo, essendo l'imputato incorso in un errore su norma extrapenale ex art. 47, comma 3, c.p., che aveva determinato un errore sul fatto - aveva affermato la inescusabilità, sul piano disciplinare, di detto errore).

    Art. 1 · Art. 20 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 47 c.p. · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 15 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    20 febbraio 2026

    In tema di rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel giudizio penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva ritenuto l'esito assolutorio del giudizio penale non vincolante, in quanto dovuto alle modalità procedimentali (limiti di utilizzabilità di alcuni elementi istruttori) con le quali in sede penale era stata ritenuta insussistente la prova del fatto reato, ricostruendo l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo differente da quello risultante dalla sentenza dibattimentale, passata in giudicato).

    Art. 1 · Art. 105 cost. · Art. 20 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 2 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di febbraio 2026, p. 7 ↗

Tutte le 25 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2006 al 8 novembre 2006. 55 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni. tolto: Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorche' legittimi, che compromettano la credibilita' personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art1 · fonte del testo