Art. 15 cost.

[1]La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

[2]La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 15 cost., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22592/2026

    1 luglio 2026

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 170 del 2023, che ha ricondotto all'ambito della "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 Cost. ogni comunicazione di pensiero umano tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza e, dunque, anche i messaggi "whatsapp" custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico, questi sono utilizzabili in sede disciplinare a condizione che la loro acquisizione sia avvenuta, nel procedimento penale, secondo le forme previste dall'art. 254 c.p.c. per il sequestro della corrispondenza.

    Art. 15 cost. · Art. 254 c.p.p.

    Rassegna di luglio 2026, p. 6

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    20 febbraio 2026

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e non contrasta con l'art. 8 della CEDU, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla Corte EDU per la legittimità di limitazioni del diritto alla riservatezza, ossia il riscontro di una "base legale" per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem (costituita dagli stessi artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta.

    Art. 15 cost. · Art. 105 cost. · Art. 24 cost. · Art. 14 cost.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 8 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21205/2025

    24 luglio 2025

    In tema di processo civile, l'art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima.

    Art. 15 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 160 ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 31180/2024

    30 luglio 2024

    La Sesta Sezione penale, in tema di prove, ha affermato che è illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della “copia forense” dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale con conseguente venir meno del potere dell’organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria, sicché l’acquisizione di tali dati configura la violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza, al di fuori dei presupposti stabiliti dall’art. 15 Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che le “chat” in tal modo acquisite, affette da “inutilizzabilità patologica”, non sono utilizzabili nella fase delle indagini e a fini cautelari).

    Art. 15 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 121 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 31/2026

    Parametro
    17 marzo 2026

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze…

    Art. 33 Ordinamento penitenziario · Art. 39 Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/2025

    Parametro
    18 novembre 2025

    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale; 2) dispone: a) che la cancelleria di questa Corte d…

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 68 cost. · Art. 15 cost. · Art. 4 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/2024

    Parametro
    6 febbraio 2024

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt…

    Art. 3 codice antimafia · Art. 76 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art15