Art. 1242 c.c. — Effetti della compensazione

[1]La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.

[2]La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1242 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23763/2026

    22 luglio 2026

    In tema di compensazione, la certezza del controcredito richiesta dall'art. 1243 c.c. deve essere valutata con riferimento all'esito dell'accertamento giudiziale e non alla mera esistenza di contestazioni difensive, sicché, ove il giudice accerti nel medesimo processo l'esistenza e l'ammontare del controcredito, la contestazione originaria perde efficacia ostativa e non impedisce la produzione degli effetti estintivi della compensazione.

    Art. 1242 c.c. · Art. 1241 c.c. · Art. 1243 c.c. · Art. 2033 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 86

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14689/2025

    31 maggio 2025

    In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.

    Art. 1242 c.c. · Art. 1252 c.c. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 245 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1865/2025

    27 gennaio 2025

    In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.

    Art. 1242 c.c. · Art. 2467 c.c. · Art. 1241 c.c. · Art. 1243 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 36 ↗

Tutte le 22 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nelle linee accolte, la compensazione funziona con un rispetto del requisito dell'omogeneità della prestazione, maggiore di quello che aveva il codice del 1865; infatti, si è soppressa la possibilità di compensare con danaro le prestazioni di grani e di derrate (art. 1287, secondo comma, cod. civ. del 1865). Si è poi reso omaggio all'autonomia delle parti ammettendo che esse possano derogare preventivamente alle regole della compensazione legale o giudiziale (articoli 1246, n. 4 e 1252 secondo comma); derogabilità questa ovviamente governata dai principii cui l'autonomia privata è soggetta nel fine di rispettare le esigenze di ordine pubblico o d'interesse sociale, in modo che un divieto di compensazione stabilito dalla legge per ragioni trascendenti il puro interesse del singolo, non può essere superato dal patto privato. La compensazione ha effetto fin dal giorno della coesistenza dei due debiti (art 1242, primo comma); ma tuttavia opera solo per volontà delle parti, e così deve sempre eccepirsi, mentre il giudice non può rilevarla d'ufficio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 575

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1242 · fonte del testo