[1]Invii erroneamente accettati

[2]1. Salvo le eccezioni previste dalla Convenzione e dal suo Regolamento, gli invii. che non soddisfano alle condizioni richieste dagli articoli 20 e 23 e dal regolamento non sono accettati. Tali invii che sono stati ammessi erroneamente devono essere rinviati all'Amministrazione di origine. Tuttavia l'Amministrazione destinataria e' autorizzata a consegnarli ai destinatari. In questo caso essa applica loro, se del caso, le tasse previste per la categoria di invii di corrispondenza postale determinata dalle modalita' di chiusura dei plichi, dal loro contenuto dal loro peso e dalle loro dimensioni. Se inoltre gli invii superano i limiti massimi di peso fissati all'articolo 20, paragrafo 1, l'Amministrazione destinataria puo' tassarli in base al loro peso reale applicando una tassa complementare pari alla tassa di un invio del servizio internazionale avente la stessa categoria di peso corrispondente all'eccedenza constatata.

[3]2. Il paragrafo 1 si applica per analogia agli invii di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3.

[4]3. Gli invii che contengono gli altri oggetti vietati all'articolo 41 e che sono stati erroneamente ammessi alla spedizione sono trattati in base alle disposizioni di tale articolo.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art24 · fonte del testo