Art. 19 (Accordo)
[1]Condizioni per l'accettazione
[2]Sotto riserva che il contenuto non sia oggetto dei divieti enumerati all'articolo 20 o dei divieti o delle restrizioni applicabili nel territorio di una o piu' Amministrazioni chiamate a partecipare al trasporto, ogni pacco per essere ammesso alla spedizione deve:
- a)appartenere ad una categoria di colli ammessa in attuazione dell'articolo 4;
- b)avere un imballaggio appropriato alla natura del contenuto ed alle condizioni del trasporto;
- c)riportare il nome e l'indirizzo del destinatario e del mittente;
- d)corrispondere ai requisiti relativi al peso ed alle dimensioni di cui agli articoli 2 e 21;
- e)essere affrancato da ogni tassa esigibile dall'Ufficio di origine per mezzo di francobolli postali o ogni altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
