Art. 19 (Accordo)

[1]Condizioni per l'accettazione

[2]Sotto riserva che il contenuto non sia oggetto dei divieti enumerati all'articolo 20 o dei divieti o delle restrizioni applicabili nel territorio di una o piu' Amministrazioni chiamate a partecipare al trasporto, ogni pacco per essere ammesso alla spedizione deve:

  • a)appartenere ad una categoria di colli ammessa in attuazione dell'articolo 4;
  • b)avere un imballaggio appropriato alla natura del contenuto ed alle condizioni del trasporto;
  • c)riportare il nome e l'indirizzo del destinatario e del mittente;
  • d)corrispondere ai requisiti relativi al peso ed alle dimensioni di cui agli articoli 2 e 21;
  • e)essere affrancato da ogni tassa esigibile dall'Ufficio di origine per mezzo di francobolli postali o ogni altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art19 · fonte del testo