Art. 19
[1]Invii di corrispondenza postale
[2]1. Gli invii di corrispondenza postale includono:
- a)le lettere e le cartoline postali collettivamente denominate "LC"
- b)le stampe, i pieghi per i ciechi ed i pacchetti collettivamente denominati "AO"
[3]2. La denominazione "sacchi M" indica i sacchi speciali contenenti giornali, stampe periodiche, libri ed altre stampe, indirizzati allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione.
[4]3. Gli invii di corrispondenza postale trasportata via aerea con priorita' sono denominati "corrispondenze aeree".
[5]4. Gli invii via terra trasportati per via aerea con precedenza ridotta sono denominati "S.A.L".
[6]5. Secondo la loro velocita' di trattamento gli invii di corrispondenza possono essere ripartiti in:
- a)invii prioritari; invii trasportati per la via piu' rapida (aerea o di superficie) con priorita';
- b)invii non prioritari: invii per i quali il mittente ha scelto una tariffa meno costosa che implica un termine di distribuzione piu' lungo.
[7]6. Le Amministrazioni di transito e di destinazione devono trattare gli invii prioritari come corrispondenze aeree secondo regole stabilite a livello bilaterale, le Amministrazioni possono altresi', concedere lo stesso trattamento agli invii LC di superficie se nessun livello migliore di servizio puo' essere offerto al mittente. Allo stesso modo non si fa differenza tra gli invii non prioritari e gli invii AO di superficie o gli AO di superficie trasportati per via aerea con precedenza ridotta (S.A.L).
Testo vigente dal 15 giugno 1994
