[1]Spese terminali per gli invii prioritari. gli invii non prioritari nonche' gli invii misti

[2]1. Se un tasso uniforme per gli invii LC/AO e utilizzato ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 2, lettere a) e c) questo tasso e' ugualmente applicabile agli invii prioritari, agli invii non prioritari ed agli invii misti.

[3]2. Qualora tassi separati per gli invii LC e gli invii Ao siano utilizzati in virtu' dell'articolo 73, paragrafo 2, lettere b) e c), il paese di origine ed il paese di destinazione possono, in base ad un. accordo bilaterale, decidere che i tassi applicabili agli invii prioritari ed agli invii non prioritari siano fissati sulla base della effettiva consistenza del traffico. In mancanza d'intesa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73 paragrafi 2, lettere b) e c) e 3. In questo caso, gli invii prioritari sono assimilati ai LC e gli invii non prioritari agli AO.

[4]3. Per quanto riguarda gli invii misti scambiati in virtu' dell'articolo 20, paragrafo 12, le spese terminali sono pagate in, base ad un accordo bilaterale tra i paesi interessati.

[5]4. Se un'Amministrazione decide di non avvalersi piu' del sistema di ripartizione della corrispondenza in LC e AO, preferendo un sistema basato sulla precedenza e che questo sistema produca effetti sulle spese terminali in base ai paragrafo 2, il nuovo sistema potra' essere introdotto solo il 1 gennaio o il 1 luglio a patto che l'Ufficio internazionale ne sia stato informato con almeno tre mesi di anticipo.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art74 · fonte del testo