Art. 16
[1]Franchigia postale relativa agli invii di corrispondenza postale relativi al servizio postale
[2]Sotto riserva dell'articolo 21, paragrafo 1 sono esonerati da ogni. imposta postale gli invii di corrispondenza via posta relativi al servizio postale se sono
- a)spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici;
- b)scambiati tra gli organi dell'Unione postale universale e gli organi delle Unioni ristrette, tra gli organi di tali Unioni o inviati da detti organi alle Amministrazioni postali o al loro uffici.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
