[1]Spese terminali

[2]1. Sotto riserva dell'articolo 75, ciascuna Amministrazione che riceve nei suoi scambi per via aerea e di superficie con un'altra Amministrazione un quantitativo di invii di corrispondenza postale superiore a quello che spedisce ha diritto di riscuotere dall'Amministrazione mittente a titolo di compensazione, un corrispettivo per le spese causate dal corriere internazionale in sopranumero.

[3]2. Il corrispettivo previsto al paragrafo 1 e' stabilito come segue:

  • a)se due Amministrazioni scambiano tra di loro per via aerea e di superficie (S.A.L. compreso), un peso totale di corrispondenza LC/AO inferiore o pari a 150 tonnellate l'anno in ciascun senso, il tasso applicato al kg. e di 2,940 DTS per gli invii LC/AO (tasso uniforme) ad esclusione delle stampe inviate con sacchi speciali di cui all'articolo 20, paragrafo 30 (sacchi M);
  • b)se due Amministrazioni scambiano tra di loro, per via aerea e di superficie (S.A.L. compreso) un peso totale di corriere LC/AO superiore a 150 tonnellate l'anno in ciascun senso, il tasso applicato per kg e' di 8, 115 DTS per gli invii LC e di 2,058 DTS per gli invii AO (tasso separato per ciascuna categoria) ed esclusione delle stampe spedite con sacchi speciali di cui all'articolo 20 paragrafo 10 (sacchi M);
  • c)se il massimale di 150 tonnellate l'anno e' superata in un solo senso, l'Amministrazione destinataria di questo traffico superiore a 150 tonnellate puo' scegliere, per la contabilizzazione delle spese terminali relative alla corrispondenza ricevuta, l'uno o l'altro dei due sistemi di retribuzione illustrati alle lettere a) e b) sopra. A meno di un accordo bilaterale, il corriere trasmesso dall'Amministrazione che invia meno di 150 tonnellate l'anno rimane in ogni caso contabilizzato secondo il tasso unico stabilito alla lettera a)
  • d)Per le stampe spedite in sacchi M, il tasso da applicare e di 0,653 DTS al chilo, indipendentemente dal peso annuale della corrispondenza scambiata tra due Amministrazioni.

[4]3. Qualora in un dato rapporto, un'Amministrazione che e retribuita secondo le tariffe di spese terminali differenziate LC e AO indicate al paragrafo 2 accerti che il numero medio di invii (LC o AO) contenuto in un chilogrammo di corrispondenza postale ricevuta e' superiore alla media mondiale che e di 48 invii LC e di 5,6 invii AO, essa puo' ottenere la revisione delle tariffe corrispondenti,se, in relazione a questa media mondiale:

[5]- il numero degli invii LC e' superiore di oltre il 15 per cento (ossia piu' di 55 invii) c/o

[6]- il numero degli invii AO e' superiore di oltre il 25 per cento (ossia piu' di 7 invii).

[7]In questo caso, l'importo delle spese terminali che l'Amministrazione debitrice deve versare e' pari alla differenza tra le somme dovute da ciascuna Amministrazione per il flusso totale della sua corrispondenza dopo l'applicazione di opportune tariffe. Questa revisione e effettuata secondo le condizioni precisate all'articolo 187 del Regolamento di esecuzione.

[8]4. Ogni Amministrazione puo' rinunciare totalmente o parzialmente alla retribuzione prevista al paragrafo 1.

[9]5 Le Amministrazioni interessate possono, per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, applicare altri sistemi di retribuzioni per il regolamento dei conti a titolo delle spese terminali.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art73 · fonte del testo