[1]Sistema tariffario secondo le modalita' di inoltro e/o di velocita'

[2]1. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire soprattasse per gli invii per via aerea e ad applicare in questo caso livelli di peso inferiori a quelli fissati all'articolo 20, paragrafo 1. Le soprattasse devono essere in rapporto alle spese del trasporto aereo ed essere uniformi almeno per l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione, a prescindere dalle modalita' di inoltro utilizzate. Per il calcolo della sopratassa applicabile ad un invio per via aerea, le Amministrazioni sono autorizzate a tenere conto del peso di moduli ad uso del pubblico eventualmente allegati. Gli invii relativi al servizio postale di cui all'articolo 16, ad eccezione di quelli che emanano da organi dell'Unione postale universale e dalle Unioni ristrette non pagano le soprattasse aeree.

[3]2. Le Amministrazioni hanno facolta' di percepire per il corriere di terra trasportato via aerea con precedenza ridotta, S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che esse percepiscono per le corrispondenze aeree.

[4]3. Le Amministrazioni che lo preferiscono possono fissare tasse combinate per la francatura delle corrispondenze aeree e della corrispondenza S.A.L., tenendo conto:

  • a)del costo delle loro prestazioni postali;
  • b)delle spese da pagare per il trasporto aereo.

[5]4. Le Amministrazioni sono autorizzate nei limiti stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1, a percepire per le corrispondenze prioritarie tasse diverse da quelle degli invii non prioritari. Potra' esser tenuto conto delle spese del trasporto aereo.

[6]5. Le riduzioni d'imposta secondo l'articolo 20, paragrafi 8, 9 e 10 si applicano altresi' agli invii trasportati via aerea ma nessuna riduzione e' concessa alla parte d'imposta destinata a coprire le spese di questo trasporto.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art21 · fonte del testo