Art. xxvii
[1]Articolo XXVII
[2]Sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario. Peso minimo.
[3]In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 10 della Convenzione, le Amministrazioni postali dello Australia, del Brasile, degli stati uniti d'America e della Francia non accettano, salvo accordo bilaterale, di ricevere sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario di peso inferiore a 5 kg.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
