Art. xxvii

[1]Articolo XXVII

[2]Sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario. Peso minimo.

[3]In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 10 della Convenzione, le Amministrazioni postali dello Australia, del Brasile, degli stati uniti d'America e della Francia non accettano, salvo accordo bilaterale, di ricevere sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario di peso inferiore a 5 kg.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artxxvii · fonte del testo