Art. 24 (Regolamento)

[1]Approvazione da parte del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni, ecc.)

[2]1. In linea di massima, ciascun progetto di Atto presentato dalla. Commissione di redazione e esaminato articolo per articolo. Puo' essere considerato come adottato solo dopo un voto d'insieme favorevole. L'articolo 20, paragrafo 1, e applicabile a questo voto.

[3]2. Durante questo esame, ciascuna delegazione puo' riprendere una proposta che e' stata adottata o respinta dalla Commissione. L'appello concernente tali proposte e' subordinato alla condizione che la delegazione ne abbia informato per iscritto il Presidente del Congresso almeno un giorno prima della seduta in cui la disposizione in oggetto del progetto di Atto sara' sottoposta all'approvazione del Congresso.

[4]3. Tuttavia e sempre possibile, se il Presidente lo ritiene opportuno per il seguito dei lavori del Congresso, procedere all'esame degli appelli prima dell'esame dei progetti di Atti presentati dalla commissione di redazione.

[5]4. Quando una proposta e' stata adottata o respinta dal Congresso, essa puo' essere riesaminata dallo stesso Congresso solo se l'appello e' stato appoggiato da almeno dieci delegazioni ed approvato a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Questa facolta' e' limitata alle proposte direttamente presentate alle sedute plenarie, rimanendo inteso che una stessa questione non puo' dar luogo a piu' di un appello.

[6]5. L'Ufficio internazionale e' autorizzato a rettificare negli Atti definitivi, gli errori materiali che non sarebbero stati individuati durante l'esame dei progetti di Atti, la numerazione degli articoli e dei paragrafi nonche' i riferimenti.

[7]6. I paragrafi 2 a 5 sono anche applicabili ai progetti di decisioni diversi dai progetti di Atti (Risoluzioni, auspici ecc.)

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art24 · fonte del testo