Art. 47 (Accordo)

[1]Quota territoriale di partenza e di arrivo

[2]1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sono sottoposti alle quote territoriali di partenza e di arrivo per ciascun paese e ciascun pacco secondo i tassi indicativi in appresso:

[3]--------------------------------------------------------------------- Graduazioni di peso Quota territoriale di partenza e di arrivo

[4]Tasso indicativo 1 2 --------------------------------------------------------------------- DTS

[5]Fino a 1 kg 2,61 Sopra 1 fino a 3 Kg 3,27 Sopra 3 fino a 5 Kg 3,92 Sopra 5 fino a 10 Kg 4,90 Sopra 10 fino a 15 Kg 5,88 Sopra 15 fino a 20 Kg 6,53 Sopra 20 Kg per ciascuna gradazione o frazione di 5 kg 0,65 ---------------------------------------------------------------------

[6]In caso di attribuzione delle quote in conformita' con l'articolo 54, paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi:

[7]- quota territoriale di arrivo e di partenza per pacco: 4 DTS;

[8]- quota territoriale di arrivo e di partenza per chilogrammo in peso lordo dei pieghi: 0,40 DTS.

[9]Tenendo conto dei tassi indicativi di cui sopra le Amministrazioni fissano le loro quote territoriali di partenza e di arrivo affinche' esse siano in corrispondenza con le spese del loro servizio. Tuttavia, le loro quote territoriali di arrivo non possono superare di oltre il 30 per cento le loro quote di partenza.

[10]2. Le quote territoriali di partenza e di arrivo sono pubblicate dall'Ufficio internazionale nella Raccolta dei pacchi postali.

[11]3. Le quote di cui al paragrafo 1 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine a meno che la presente Intesa non preveda deroghe a tale principio.

[12]4. Le quote territoriali di partenza e di arrivo devono essere uniformi per l'insieme del territorio di ciascun paese.

[13]5. Le modifiche delle quote territoriali di arrivo in base al paragrafo i entreranno in vigore solo il 1 gennaio. Per essere applicabili queste modifiche devono essere notificate almeno quattro mesi prima di questa data all'Ufficio internazionale che le comunichera' alle Amministrazioni interessate almeno tre mesi prima della data della loro entrata in vigore. Se questi termini non sono stati rispettati, le modifiche entreranno in vigore solo il primo gennaio dell'anno successivo.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art47 · fonte del testo