Art. 21 (Accordo)

[1]Limiti di dimensioni

[2]1. Salvo se sono considerati come pacchi ingombranti in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) i colli trasportati via terra o per via aerea non devono superare 1,50 metri per una qualsiasi delle loro dimensioni ne' 3 metri per la somma della lunghezza e del massima circonferenza considerate in un senso diverso da quello della lunghezza.

[3]2. Le Amministrazioni che non sono in grado di accettare per tutti i pacchi o solamente per i pacchi aerei le dimensioni di cui al paragrafo 1 possono adottare in loro vece le seguenti dimensioni: 1,05 metri per una qualunque delle dimensioni, 2 metri per la somma della lunghezza e della massima circonferenza considerata in un senso diverso da quello della lunghezza.

[4]3. A prescindere dalle loro modalita' di trasporto, i pacchi non devono essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime previste per le lettere all'articolo 20, paragrafo 1 della Convenzione.

[5]4. Le Amministrazioni che accettano le dimensioni stabilite al paragrafo 1 hanno facolta' di percepire per i pacchi le cui dimensioni superano i limiti indicati al paragrafo 2, ma il cui peso e' inferiore a 10 kg; una tassa supplementare pari a quella prevista all'articolo 13.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art21 · fonte del testo