[1]Principi e competenza delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati

[2]1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione o dell'avaria di invii raccomandati. La loro responsabilita' e impegnata sia per gli invii trasportati aperti che per quelli inoltrati in busta chiusa.

[3]2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili nei confronti dei mittenti, degli invii depositati nel loro paese, di perdite dovute ad un caso di forza maggiore verificatesi durante tutto il percorso degli invii, compreso se del caso il percorso di rispedizione o di rinvio all'origine.

[4]3. In caso di smarrimento di un invio raccomandato, il mittente ha diritto ad una indennizzo il cui importo e fissato a 24,50 DTS per invio; questo importo puo' essere elevato a 122,51 DTS per ciascuno dei sacchi speciali contenenti gli stampati di cui all'articolo 20, paragrafo lo e spediti sotto forma raccomandata.

[5]4. In caso di manomissione o di avaria di un invio raccomandato e sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto adeguato a garantire con efficacia il contenuto da rischi eventuali di manomissione o di avaria, il mittente ha diritto ad una indennizzo corrispondente in linea di massima all'importo-reale del danno; i danni indiretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia questo indennizzo non puo' in alcun caso superare l'importo fissato al paragrafo 3.

[6]5. Il mittente ha facolta' di rinunciare a questo diritto a favore del destinatario. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere un'indennita' qualora la legislazione interna lo consenta.

[7]6. In deroga al paragrafo 4 il destinatario ha diritto all'indennita' dopo aver preso, in consegna un invio manomesso o avariato. Puo' rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente.

[8]7. L'Amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere al mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati a condizione che non siano inferiori a quelli fissati al paragrafo 3. Lo stesso dicasi per l'Amministrazione di destinazione se l'indennizzo e' pagato al destinatario in virtu' del paragrafo 6. Gli importi fissati al paragrafo 3 rimangono tuttavia applicabili:

[9]1- in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile;

[10]2- se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o diversamente.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art57 · fonte del testo