Art. 22 (Accordo)
[1]Trattamento dei pacchi erroneamente accettati
[2]1. Se i pacchi che contengono gli oggetti di cui all'articolo 20 capoverso a) sono stati erroneamente accettati per la spedizione, essi saranno trattati secondo la legislazione del paese dell'Amministrazione che ne accerta la presenza; tuttavia i pacchi che contengono gli oggetti di cui allo stesso articolo, lettera a) numeri 2, 5 a 7, non sono in alcun caso ne' inoltrati a destinazione, ne recapitati ai destinatari, ne rinviati al mittente.
[3]2. Se si tratta dell'inclusione di una sola corrispondenza non autorizzata ai sensi dell'articolo 20, capoverso a) numero 3, tale corrispondenza sara' trattata nella maniera prescritta all'articolo 32 della Convenzione e per questo motivo il pacco non puo' essere rinviato al mittente.
[4]3. Se un pacco senza valore scambiato tra due Paesi che accettano la dichiarazione di valore, e contenente gli oggetti di cui all'articolo 20, capoverso b) giunge all'Amministrazione di destinazione, questa e' autorizzata a recapitarlo al destinatario alle condizioni stabilite dalla sua regolamentazione. Se questa non accetta la consegna, il pacco deve essere rinviato al mittente in attuazione dell'articolo 34.
[5]4. Il paragrafo 3 e applicabile ai pacchi il cui peso o dimensioni superano sensibilmente i limiti consentiti; tuttavia questi pacchi possono essere consegnati, se del caso al destinatario, qualora questi abbia preventivamente pagato le eventuali tasse.
[6]5. Se un pacco erroneamente ammesso, o parte del suo contenuto non sono ne consegnati al destinatario, ne rinviati al mittente, l'Amministrazione di origine deve essere informata senza indugio del trattamento applicato a questo pacco, per mezzo di un modulo conforme al modello C 33/CP 10bis allegato. Tale informazione deve indicare in maniera precisa il divieto di cui sono stati oggetto il pacco o gli oggetti sequestrati.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
