Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.
- Art. 1 — Definizioni
- Art. 2 — Istituzione di un nuovo Comitato
- Art. 3 — Compiti e funzioni del Comitato
- Art. 4 — Finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri
- Art. 5 — Sede provvisoria del Comitato
- Art. 6 — Eleggibilità
- Art. 7 — Verifica della condizione degli eletti
- Art. 8 — Comitato dei presidenti
- Art. 9 — Membri stranieri di origine italiana
- Art. 10 — Durata in carica e scioglimento del Comitato
- Art. 11 — Elenco aggiornato
- Art. 12 — Determinazione del numero dei membri del Comitato
- Art. 13 — Indizione delle elezioni e istituzione dell'ufficio elettorale
- Art. 14 — Presentazione delle liste dei candidati
- Art. 15 — Comitato elettorale circoscrizionale
- Art. 16 — Ammissione delle liste
- Art. 17 — Stampa e invio del materiale elettorale
- Art. 18 — Espressione del voto
- Art. 19 — Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità
- Art. 20 — Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto
- Art. 21 — Nomina degli scrutatori e designazione dei rappresentanti di lista
- Art. 22 — Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio
- Art. 23 — Operazioni di scrutinio
- Art. 24 — V e r b a l i
- Art. 25 — Voti contestati
- Art. 26 — Ripartizione dei seggi
- Art. 27 — Proclamazione degli eletti
- Art. 28 — Impedimenti alle elezioni
- Art. 29 — Prima seduta del Comitato
- Art. 30 — Adempimenti del segretario del Comitato
- Art. 31 — Pubblicità delle sedute
- Art. 32 — Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare
- Art. 33 — Soluzione delle controversie
- Art. 34 — Esenzione dai diritti consolari
- Art. 35 — Assenza di oneri
- Art. 36 — Entrata in vigore