Art. 32 — Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare
Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare puo' essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Testo vigente dal 25 febbraio 2004
