Art. 32 — Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare

Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare puo' essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Testo vigente dal 25 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395~art32 · fonte del testo